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14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
[Causa C-756/21 (1), International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentato in Pakistan)]
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase - Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda - Portata - Attendibilità generale di un richiedente - Articolo 4, paragrafo 5, lettera e) - Criteri di valutazione - Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale - Direttiva 2005/85/CE - Esame adeguato - Articolo 8, paragrafi 2 e 3 - Sindacato giurisdizionale - Articolo 39 - Portata - Autonomia processuale degli Stati membri - Principio di effettività - Termine ragionevole per l’adozione di una decisione - Articolo 23, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 4 - Conseguenze di un’eventuale inosservanza)
(2023/C 286/05)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Convenuti: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che:
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2) |
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, e l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che:
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3) |
L’articolo 4, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/83 dev’essere interpretato nel senso che: una dichiarazione mendace, contenuta nella domanda iniziale di protezione internazionale, che il richiedente asilo ha chiarito e ritrattato alla prima occasione possibile, non è tale da impedire, di per sé, di accertare che quest’ultimo è in generale attendibile, ai sensi di detta disposizione. |