27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Confédération paysanne e a. / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

[Causa C-688/21 (1), Confédération paysanne e a. (Mutagenèse aléatoire in vitro)]

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Allegato I B, punto 1 - Ambito di applicazione - Esenzioni - Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza - Mutagenesi casuale in vitro)

(2023/C 112/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Con l’intervento di: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa,

deve essere interpretato nel senso che:

gli organismi ottenuti mediante l’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi fondati su modalità di modificazione, da parte dell’agente mutageno, del materiale genetico dell’organismo interessato che siano le stesse di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ma che differiscono da tali seconda tecnica o secondo metodo di mutagenesi per altre caratteristiche, sono, in linea di principio, esclusi dalla deroga di cui alla disposizione in questione, a condizione che sia accertato che dette caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell’organismo di cui trattasi diverse, per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano, da quelle risultanti dall’applicazione della suddetta seconda tecnica o del suddetto secondo metodo di mutagenesi. Tuttavia, gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano, in quanto tali, che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante l’applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni.


(1)  GU C 37 del 21.1.2022