23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), già VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest

(Causa C-658/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttiva (UE) 2015/1535 - Nozione di «regola tecnica» - Articolo 1, paragrafo 1 - Normativa nazionale che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato - Articolo 5, paragrafo 1 - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica)

(2023/C 24/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), già VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)

Convenuto: Vlaams Gewest

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifosato può costituire una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che deve formare oggetto di una comunicazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, purché l’applicazione di tale normativa nazionale sia atta a influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.