23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), già VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest
(Causa C-658/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttiva (UE) 2015/1535 - Nozione di «regola tecnica» - Articolo 1, paragrafo 1 - Normativa nazionale che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato - Articolo 5, paragrafo 1 - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica)
(2023/C 24/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), già VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)
Convenuto: Vlaams Gewest
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima,
deve essere interpretato nel senso che:
una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifosato può costituire una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che deve formare oggetto di una comunicazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, purché l’applicazione di tale normativa nazionale sia atta a influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.