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23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Nürnberg — Germania) — A / Finanzamt M
(Causa C-596/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167 e 168 - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Principio del divieto di frode - Catena di cessioni - Diniego del diritto a detrazione in caso di evasione - Soggetto passivo - Secondo acquirente di un bene - Evasione relativa a una parte dell’IVA dovuta all’atto del primo acquisto - Portata del diniego del diritto a detrazione)
(2023/C 24/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Nürnberg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Resistente: Finanzamt M
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene può essere negato il beneficio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un’evasione dell’IVA commessa dal venditore iniziale all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di tale evasione. |
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2) |
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto in parola era collegato a un’evasione. |