30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Germania) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern
(Causa C-595/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 - «Denominazione dell’alimento» - «Denominazione del prodotto» - Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti - Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento)
(2023/C 35/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LSI — Germany GmbH
Resistente: Freistaat Bayern
Dispositivo
Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
deve essere interpretato nel senso che:
l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.