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8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caixabank SA / X
(Causa C-565/21 (1), Caixabank (Commissione di apertura del mutuo))
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 3, 4 e 5 - Contratti conclusi con i consumatori - Mutui ipotecari - Clausole abusive - Clausola relativa alla commissione di apertura del mutuo - Domanda di annullamento di tale clausola e di restituzione dell’importo pagato a tale titolo - Carattere chiaro e comprensibile delle clausole - Esistenza di una normativa nazionale specifica)
(2023/C 164/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Caixabank SA
Convenuto: X
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: osta a una giurisprudenza nazionale la quale, alla luce di una normativa nazionale che prevede che la commissione di apertura remuneri i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, considera che la clausola che stabilisce una siffatta commissione rientra nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, per il motivo che essa rappresenta una delle componenti principali del prezzo. |
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2) |
L’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: ai fini della valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale che prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una commissione di apertura, il giudice competente è tenuto a verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, che il mutuatario sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: non osta a una giurisprudenza nazionale che considera che una clausola contrattuale la quale preveda, conformemente alla normativa nazionale pertinente, il pagamento da parte del mutuatario di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all’esame, alla configurazione e al trattamento personalizzato di una richiesta di mutuo o di credito ipotecario può, se del caso, non determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, a condizione che l’eventuale esistenza di un siffatto squilibrio sia soggetta a un controllo effettivo da parte del giudice competente, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte. |