19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/21


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di X (C-562/21 PPU), Y (C-563/21 PPU)

(Cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge - Carenze sistemiche o generalizzate - Esame in due fasi - Criteri di applicazione - Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge)

(2022/C 165/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X (C-562/21 PPU), Y (C-563/21 PPU)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:

nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e

nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022.