27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Causa C-560/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3 - Responsabile della protezione dei dati - Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa)

(2023/C 112/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZS

Convenuta: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dispositivo

L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati, che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.