27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-555/21 (1), UniCredit Bank Austria)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 25, paragrafo 1 - Rimborso anticipato - Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto - Articolo 4, punto 13 - Nozione di «costo totale del credito per il consumatore» - Costi che non dipendono dalla durata del contratto)

(2023/C 112/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UniCredit Bank Austria AG

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Dispositivo

L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.


(1)  GU C 513 del 20.12.2021.