27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation
(Causa C-555/21 (1), UniCredit Bank Austria)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 25, paragrafo 1 - Rimborso anticipato - Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto - Articolo 4, punto 13 - Nozione di «costo totale del credito per il consumatore» - Costi che non dipendono dalla durata del contratto)
(2023/C 112/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UniCredit Bank Austria AG
Resistente: Verein für Konsumenteninformation
Dispositivo
L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.