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19.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 216/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde
(Causa C-487/21 (1), Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento - Articolo 15, paragrafo 3 - Fornitura di una copia dei dati - Nozione di «copia» - Nozione di “informazioni)
(2023/C 216/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: F.F.
Convenuto: Österreichische Datenschutzbehörde
Con l’intervento di: CRIF GmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui. |
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2) |
L’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo. |