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27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/4 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC
(Causa C-453/21 (1), X-FAB Dresden)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3 - Responsabile della protezione dei dati - Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa - Articolo 38, paragrafo 6 - Conflitto di interessi - Criteri)
(2023/C 112/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X-FAB Dresden GmbH & Co. KG
Resistente: FC
Dispositivo
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1) |
L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati, che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento. |
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2) |
L’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che può configurarsi un «conflitto di interessi», ai sensi di tale disposizione, qualora il responsabile della protezione dei dati sia incaricato di altri compiti o funzioni che lo indurrebbero a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, circostanza che spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti, in particolare della struttura organizzativa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e alla luce dell’insieme della normativa applicabile, ivi comprese eventuali politiche interne di questi ultimi. |