13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor — Romania) — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

(Causa C-403/21 (1), NV Construct)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Criteri - Indipendenza e obbligatorietà della giurisdizione dell’organo nazionale interessato - Stabilità dei membri di tale organo - Direttiva 2014/24/UE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 58 - Criteri di selezione - Possibilità d’includere, in tali criteri, obblighi derivanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei documenti di gara - Articolo 63, paragrafo 1 - Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Impossibilità d’imporre il ricorso al subappalto)

(2023/C 94/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC NV Construct SRL

Convenuto: Judeţul Timiş

Con l’intervento di: SC Proiect — Construct Regiunea Transilvania SRL

Dispositivo

1)

L’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di imporre come criteri di selezione obblighi derivanti da normative speciali applicabili ad attività che possono dover essere realizzate nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico e che non hanno un’importanza significativa.

2)

I principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che i documenti di gara siano automaticamente integrati da criteri di qualificazione risultanti da normative speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare che non sono stati previsti in tali documenti e che l’amministrazione aggiudicatrice non ha inteso imporre agli operatori economici interessati.

3)

L’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un offerente sia escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto per il motivo che non ha designato il subappaltatore al quale intende affidare l’esecuzione di obblighi risultanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste nei documenti di gara, ove tale offerente abbia precisato nella sua offerta che esso eseguirà tali obblighi facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto senza tuttavia essere vincolato a quest’ultimo da un contratto di subappalto.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.