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9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei
(Causa C-385/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Sanzione inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite - Domanda diretta a che l’autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso - Rifiuto opposto dall’autorità garante della concorrenza - Situazione economica reale dell’impresa interessata - Principio di proporzionalità)
(2023/C 7/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Zenith Media Communications SRL
Convenuto: Consiliul Concurenţei
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione dell’articolo 101 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest’ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati.