23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

(Causa C-358/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Clausola contenuta nelle condizioni generali - Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto - Consenso delle parti)

(2023/C 24/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tilman SA

Convenuta: Unilever Supply Chain Company AG

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l’accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.