23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG
(Causa C-358/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Clausola contenuta nelle condizioni generali - Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto - Consenso delle parti)
(2023/C 24/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Tilman SA
Convenuta: Unilever Supply Chain Company AG
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafi 1 e 2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,
deve essere interpretato nel senso che:
una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l’accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.