31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 418/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD

(Causa C-347/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafo 1 - Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo - Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato - Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento - Nuova audizione dello stesso testimone - Direttiva 2013/48/UE - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale - Articolo 3, paragrafo 1 - Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato)

(2022/C 418/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale principale

DD

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.