23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da A

(Causa C-296/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco - Direttiva 91/477/CEE - Allegato I, parte III - Norme e tecniche di disattivazione - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 - Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco - Articolo 3 - Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale - Rilascio di un certificato di disattivazione - Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea - Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea - Articolo 7 - Riconoscimento reciproco)

(2023/C 24/11)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

Ricorrente: A

Con l’intervento di: Helsingin poliisilaitos, Poliisihallitus

Dispositivo

1)

L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di quest’ultima disposizione, qualora tale persona compaia nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione.

2)

L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un certificato di disattivazione di un’arma da fuoco sia rilasciato da un «organismo di verifica», lo Stato membro in cui è trasferita l’arma da fuoco disattivata è tenuto a riconoscere detto certificato, salvo che le autorità competenti di tale Stato membro constatino, in occasione di un esame sommario dell’arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.