9.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona — Spagna) — AD e a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH

(Causa C-163/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) - Direttiva 2014/104/UE - Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea - Articolo 22, paragrafo 2 - Applicabilità ratione temporis - Articolo 5, paragrafo 1, primo comma - Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi - Articolo 5, paragrafo 2 - Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili - Articolo 5, paragrafo 3 - Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove - Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi - Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni)

(2023/C 7/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AD e a.

Convenuti: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.