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12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 aprile 2023 — Parlamento europeo / Commissione europea
(Causa C-144/21) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione di esecuzione C(2020) 8797 - Autorizzazione di taluni usi del triossido di cromo - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Articolo 60 - Rilascio delle autorizzazioni - Obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative - Articolo 62 - Domande d’autorizzazione - Articolo 64 - Procedura per le decisioni d’autorizzazione)
(2023/C 205/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Ionescu Dima, M. Menegatti e L. Visaggio, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)
Dispositivo
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1. |
L’articolo 1, paragrafi 1 e 5, nonché gli articoli da 2 a 5, 7, 9 e 10 della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che concede un’autorizzazione parziale per taluni usi del triossido di cromo in forza del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Chemservice GmbH e altri) sono annullati nella parte in cui tali articoli riguardano le autorizzazioni relative agli usi 2, 4 e 5 e all’uso 1 per quanto riguarda la formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5. |
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2. |
Gli effetti della decisione di esecuzione C(2020) 8797 sono mantenuti per un periodo che non può superare un anno a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza. |
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3. |
La Commissione europea è condannata alle spese. |