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7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — LB / TO
(Causa C-120/2021) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Indennità finanziaria per le ferie non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Termine di prescrizione di tre anni - Dies a quo - Informazione adeguata del lavoratore)
(2022/C 424/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LB
Convenuto: TO
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore in un periodo di riferimento si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato.