21.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/4


Sentenza della Corte (Nona. Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

(Causa C-20/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozione di «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio» - Contratto di prestazione di servizi - Trasporto aereo - Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 7 - Diritto a compensazione pecuniaria - Ritardo sul primo segmento di volo - Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo)

(2022/C 128/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: JW, HD, XS

Convenuta: LOT Polish Airlines

Dispositivo

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.