22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg — Austria) — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB, DF, GH

(Causa C-7/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione e comunicazione degli atti - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 8, paragrafo 1 - Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto - Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro - Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza - Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo)

(2022/C 318/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Bleiburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Convenuti: CB, DF, GH

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.