5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-1/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea - Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo - Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica - Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore - Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza - Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti - Interessi moratori - Proporzionalità)

(2022/C 463/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MC

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto (IVA) di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:

la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa;

la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;

gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice;

la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e

tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.

2)

L’articolo 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.