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5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 463/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-1/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea - Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo - Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica - Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore - Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza - Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti - Interessi moratori - Proporzionalità)
(2022/C 463/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: MC
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositivo
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1) |
L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto (IVA) di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:
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2) |
L’articolo 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido. |