Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

25 settembre 2025 (*)

« Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Danno derivante dall’asserita violazione dei diritti fondamentali – Crimini commessi in Kosovo nel 1999 – Missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo) – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta parziale – Non imputabilità delle asserite omissioni – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto »

Nella causa T‑771/20 RENV,

KS,

KD,

rappresentate da P. Koutrakos, avvocato, F. Randolph, KC, e J. Stojsavljevic-Savic, solicitor,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Mahnič e S. Lejeune, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da M. Carpus-Carcea e Y. Marinova, in qualità di agenti,

e

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da L. Havas, S. Marquardt e E. Orgován, in qualità di agenti,

convenuti

sostenuti da

Repubblica ceca, rappresentata da J. Vláčil, D. Czechová, K. Najmanová, O. Šváb, in qualità di agenti,

e da

Repubblica francese, rappresentata da M. de Lisi, B. Fodda, S. Royon, T. Stéhelin e B. Travard, in qualità di agenti,

intervenienti a sostegno del Consiglio,

da

Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti,

da

Granducato di Lussemburgo, rappresentato da A. Germeaux e T. Schell, in qualità di agenti,

da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

da

Repubblica d’Austria, rappresentata da J. Schmoll, M. Meisel e E. Samoilova, in qualità di agenti,

da

Romania, rappresentata da R. Antonie, L.-E. Baţagoi, E. Gane e L. Ghiţă, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Finlandia, rappresentata da H. Leppo e M. Pere, in qualità di agenti, e da

Regno di Svezia, rappresentato da H. Eklinder, F.-L. Göransson e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti,

intervenienti a sostegno della Commissione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva e E. Tichy-Fisslberger, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE, le ricorrenti, KS e KD, chiedono il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a seguito degli atti e delle omissioni imputati al Consiglio dell’Unione europea, alla Commissione europea e al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) nel contesto dell’attuazione dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92) (in prosieguo, rispettivamente: l’«azione comune» e la «missione Eulex Kosovo»), in particolare nell’ambito delle indagini, svolte durante tale missione, relative alla scomparsa e all’assassinio di loro familiari verificatisi nel 1999 a Pristina (Kosovo).

 Fatti

2        Le ricorrenti sono parenti (mogli e madre) di persone torturate, uccise o scomparse in relazione a crimini di guerra perpetrati in Kosovo tra giugno e luglio 1999.

3        Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, dell’azione comune, nella versione adottata il 4 febbraio 2008, il mandato della missione Eulex Kosovo era di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganale multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

4        Nell’ottobre 2009, in conformità alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune, l’Unione europea ha istituito la commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani (in prosieguo: la «commissione di controllo»), incaricata di esaminare le denunce presentate per violazioni dei diritti umani commesse dalla missione Eulex Kosovo nell’esercizio del suo mandato esecutivo. La commissione di controllo è un organo di responsabilizzazione esterno indipendente che, dopo aver esaminato le denunce, giunge alla conclusione sulla sussistenza o meno di una violazione dei diritti umani, quali garantiti in Kosovo, da parte della suddetta missione. Qualora la commissione di controllo ritenga che si sia verificata una violazione del genere, le sue conclusioni possono includere raccomandazioni non vincolanti volte all’adozione, da parte del capomissione, di misure correttive.

5        L’11 marzo 2014 KD ha presentato una denuncia alla commissione di controllo relativa all’indagine sul rapimento e l’omicidio del marito e del figlio.

6        L’11 giugno 2014 anche KS ha presentato una denuncia alla commissione di controllo relativa alle indagini sulla scomparsa del marito.

7        L’11 novembre 2015 la commissione di controllo ha riscontrato, in relazione alla denuncia presentata da KS, la violazione degli articoli 2 (relativo al diritto alla vita), 3 (relativo al divieto di tortura), 8 (relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (relativo al diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), formulando raccomandazioni al capomissione Eulex Kosovo per l’adozione di misure correttive.

8        Il 19 ottobre 2016 la commissione di controllo ha riscontrato, in relazione alla denuncia presentata da KD, una violazione degli articoli 2 (relativo al diritto alla vita), 3 (relativo al divieto di tortura) e 13 (relativo al diritto a un ricorso effettivo) della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 2 della medesima convenzione, e ha rivolto al capomissione Eulex Kosovo raccomandazioni volte all’adozione di misure correttive.

 Procedimenti precedenti dinanzi al Tribunale e alla Corte

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2020 e iscritto a ruolo con il numero di causa T‑771/20, le ricorrenti hanno proposto un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a seguito di diversi atti e omissioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE e della missione Eulex Kosovo nell’ambito delle indagini relative alla scomparsa e all’assassinio di loro familiari avvenuti a Pristina nel 1999.

10      A sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in particolare:

–        la violazione degli articoli 2, 3 e 8 della CEDU e degli articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per mancanza di adeguate indagini relative alla scomparsa e all’assassinio dei loro familiari, per effetto, in particolare, della mancanza di personale adeguato della missione Eulex Kosovo a esercitare il suo mandato esecutivo, violazione che è stata accertata dalla commissione di controllo l’11 novembre 2015 per quanto riguarda KS e il 19 ottobre 2016 per quanto riguarda KD;

–        la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta, per mancanza di disposizioni che prevedano il gratuito patrocinio a favore delle parti ricorrenti che possono beneficiarne nei procedimenti condotti dinanzi alla commissione di controllo e per aver istituito tale commissione di controllo senza dotarla del potere di esecuzione delle proprie decisioni e senza la possibilità di offrire a dette parti un mezzo di ricorso per le violazioni accertate;

–        la mancata adozione di misure correttive per poter porre rimedio, in tutto o in parte, alle violazioni di cui ai precedenti primo e secondo trattino, anche se le conclusioni della commissione di controllo erano state portate a conoscenza dell’Unione dal capomissione il 29 aprile 2016;

–        lo sviamento o l’abuso di potere esecutivo da parte del Consiglio e del SEAE, in data 12 ottobre 2017, avendo essi dichiarato che la missione Eulex Kosovo aveva fatto del suo meglio per indagare sul rapimento e probabile omicidio del marito di KS e sull’omicidio del marito e del figlio di KD, e che la commissione di controllo non era finalizzata a essere un organo giudiziario;

–        lo sviamento o l’abuso del potere esecutivo o pubblico in quanto non è stato garantito che il caso di KD, relativo a un crimine di guerra, prima facie fondato, fosse sottoposto a un serio esame giuridico da parte della missione Eulex Kosovo o dell’ufficio del procuratore specializzato in materia di indagini e di azioni penali dinanzi alla Camera specializzata per il Kosovo.

11      Inoltre, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in via preliminare sulla questione se la missione Eulex Kosovo dovesse essere aggiunta ai convenuti, pur affermando che gli inadempimenti sollevati a sostegno del loro ricorso rientravano nella competenza esclusiva del Consiglio, della Commissione e del SEAE.

12      Con atto del 18 maggio 2021, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sostenendo, in sostanza, che gli inadempimenti dedotti a sostegno del ricorso non le erano imputabili.

13      Con atti del 19 maggio 2022, anche il Consiglio e il SEAE hanno sollevato ciascuno un’eccezione di incompetenza e di irricevibilità, sostenendo, tra l’altro, che i presunti atti e omissioni non erano loro imputabili e che il ricorso era tardivo e impreciso.

14      Il 5 giugno 2021 le ricorrenti hanno depositato una domanda di mezzi istruttori ai sensi dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale diretta ad ottenere la produzione dell’integrale piano operativo della missione Eulex Kosovo (in prosieguo: l’«OPLAN») in tutte le sue versioni da quando la missione è stata istituita nel 2008.

15      Nelle osservazioni sulla domanda di mezzi istruttori menzionata al precedente punto 14, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2021, il Consiglio e il SEAE si sono opposti alla produzione dell’OPLAN integrale, con la motivazione che detto documento era classificato «UE riservato», pur precisando che avrebbe potuto essere concesso un accesso privilegiato all’allegato dell’OPLAN riguardante la commissione di controllo.

16      Con atto del 23 luglio 2021, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni, chiedendo al Tribunale di respingere le eccezioni di incompetenza e di irricevibilità sollevate dai convenuti.

17      Con ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. (T‑771/20, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale», EU:T:2021:798), il Tribunale ha accolto le eccezioni di incompetenza e ha respinto il ricorso di conseguenza.

18      Ai punti da 28 a 33 dell’ordinanza iniziale, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che il ricorso scaturiva da atti o comportamenti rientranti in questioni politiche o strategiche connesse alla definizione delle attività, delle priorità e delle risorse della missione Eulex Kosovo, nonché alla decisione di istituire la commissione di controllo nell’ambito di tale missione, rientrante nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (in prosieguo: la «PESC»). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell’articolo 275, primo comma, TFUE, il Tribunale ha ricordato che il giudice dell’Unione non era competente, in linea di principio, né per le disposizioni relative alla PESC né per gli atti adottati sulla loro base, ritenendo che le eccezioni a tale principio non fossero applicabili nelle circostanze del caso di specie.

19      Le impugnazioni delle ricorrenti e della Commissione avverso l’ordinanza iniziale, proposte rispettivamente il 12 e il 19 gennaio 2022, sono state riunite dalla Corte ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.

20      In parallelo, nella sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), ha dichiarato che l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata dalla decisione n. 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 (GU 2014, L 174, pag. 42), ai sensi del quale «l’Eulex Kosovo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità», doveva essere interpretato nel senso che precisava la data a decorrere dalla quale si doveva ritenere che la missione Eulex Kosovo assumesse la responsabilità di ogni danno e di qualsiasi obbligo, presente o futuro, derivante dall’esecuzione della missione che le era stata affidata e, pertanto, che essa fosse surrogata in tal senso, a decorrere da tale data, nei diritti e negli obblighi dei soggetti precedentemente responsabili dell’esecuzione di tale missione, ad eccezione degli obblighi relativi ad una colpa grave commessa dal capomissione, di cui quest’ultimo assume la responsabilità (sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo, C‑283/20, EU:C:2022:126, punto 41).

21      Con sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2024:725), la Corte ha parzialmente annullato l’ordinanza iniziale, nella parte in cui il Tribunale si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere delle censure di cui al precedente punto 10.

22      Avendo respinto le impugnazioni quanto al resto, la Corte ha ritenuto di non disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla controversia e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché fosse statuito sulla ricevibilità e, se del caso, sul merito del ricorso nonché sulla domanda di mezzi istruttori presentata dalle ricorrenti.

 Procedimento dopo il rinvio e conclusioni delle parti

23      Con una misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2024, le parti sono state invitate a pronunciarsi, in particolare, sulle eventuali conclusioni da trarre dalla sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), per quanto riguardava segnatamente la questione dell’imputabilità degli inadempimenti asseriti nell’ambito del ricorso rinviato dinanzi al Tribunale. La Commissione ha ottemperato a tale misura di organizzazione del procedimento il 24 gennaio 2025. Le ricorrenti, il Consiglio e il SEAE hanno ottemperato a questa stessa misura il 27 gennaio 2025.

24      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        condannare il Consiglio, la Commissione e il SEAE, congiuntamente o in solido, a risarcirle dei danni subiti a causa delle violazioni dei diritti fondamentali lamentate nel presente ricorso, anche mediante il pagamento di interessi al tasso e per la durata che il Tribunale riterrà opportuni;

–        condannare il Consiglio, la Commissione e il SEAE alle spese, comprese quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di controllo.

25      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso per incompetenza;

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto manifestamente infondato nei suoi confronti;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

26      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui esso è diretto contro la Commissione stessa;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

27      Il SEAE chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso per incompetenza e, in subordine, dichiararlo irricevibile nella parte in cui è diretto contro il SEAE stesso.

28      Nelle loro osservazioni sulle eccezioni di incompetenza e di irricevibilità, le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale respinga tutte le eccezioni sollevate dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE.

 In diritto

29      Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

30      Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Ambito del rinvio

31      Ai sensi dell’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta e la causa è rinviata al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, quest’ultimo è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

32      A seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 191 del regolamento di procedura, è adito con la sentenza della Corte e deve pronunciarsi nuovamente su tutte le domande e tutti i motivi di ricorso dedotti dalle parti in primo grado, esclusi, da un lato, quelli cui le parti hanno rinunciato dopo il rinvio e, dall’altro, quelli ai quali rispondono gli elementi del dispositivo della decisione iniziale che non sono stati annullati dalla Corte così come la motivazione che costituisce il fondamento necessario di detti elementi (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, EU:T:2011:465, punti 83 e 85, e del 25 gennaio 2023, GEA Group/Commissione, T‑640/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2023:18, punti 50 e 52 e giurisprudenza citata).

33      Nel caso di specie, la Corte ha parzialmente confermato l’ordinanza iniziale, nella parte in cui il Tribunale si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere delle censure vertenti, da un lato, sull’asserita mancanza di risorse necessarie assegnate alla missione Eulex Kosovo e, dall’altro, sulla revoca del mandato esecutivo di tale missione, intervenuta in forza della decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell’8 giugno 2018, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2018, L 146, pag. 5) (punti 126 e 136 della sentenza su impugnazione e punto 2 del dispositivo di detta sentenza).

34      Pertanto, non occorre più pronunciarsi sulle domande e sui motivi di ricorso relativi alle censure menzionate al precedente punto 33.

35      Per quanto riguarda le altre censure del ricorso, quali precisate al precedente punto 10, la Corte ha annullato l’ordinanza iniziale, nella parte in cui il Tribunale aveva declinato la propria competenza per il motivo che dette censure mettevano in discussione atti od omissioni rientranti in questioni politiche o strategiche riguardanti la definizione e l’attuazione della PESC (punti 120, 128, 130, 131 e 135 della sentenza su impugnazione).

36      Di conseguenza, le eccezioni di incompetenza sollevate dinanzi al Tribunale dal Consiglio e dal SEAE, fondate sul motivo menzionato al precedente punto 35, devono essere respinte, nella parte in cui vertono sulle censure menzionate al precedente punto 10.

37      Inoltre, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2024, le ricorrenti hanno affermato, in sostanza, che le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune, come interpretate nella sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), non implicavano che la missione Eulex Kosovo figurasse tra i convenuti nella presente causa. A loro avviso, la portata di detta sentenza deve essere strettamente limitata al contesto di fatto e di diritto della domanda di pronuncia pregiudiziale esaminata nel caso di specie dalla Corte, in modo tale che la capacità di tale missione di intentare un’azione legale rimanga limitata a contenziosi che mettono in discussione questioni di natura amministrativa.

38      Dalla risposta delle ricorrenti alla misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2024 discende che esse devono essere considerate come se avessero ritirato la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale si pronunciasse in via preliminare sulla questione se la missione Eulex Kosovo dovesse essere aggiunta ai convenuti. Non vi è più luogo, quindi, a statuire su tale domanda, non essendo il Tribunale del resto competente a pronunciare sentenze dichiarative (v. ordinanza del 27 novembre 2012, H‑Holding/Parlement, T‑672/11, non pubblicata, EU:T:2012:628, punto 20 e giurisprudenza citata).

 Osservazioni preliminari

39      In via preliminare, occorre ricordare che un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere formalmente intentata contro l’istituzione alla quale sono attribuibili i comportamenti che il ricorrente sostiene abbiano causato il danno di cui chiede il risarcimento (v., in tal senso, ordinanza del 17 dicembre 2021, Theodorakis e Theodoraki/Consiglio, T‑495/14, non pubblicata, EU:T:2021:941, punto 47).

40      A tal riguardo, la questione dell’identificazione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo incaricato di rappresentare l’Unione nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, fondato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, rientra nella valutazione della ricevibilità di tale ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80, punto 22 e giurisprudenza citata).

41      Per contro, nei limiti in cui il Consiglio, la Commissione e il SEAE contestano nel caso di specie l’imputabilità delle omissioni loro addebitate dalle ricorrenti, in quanto non avevano alcun obbligo di agire, è ovvio che un’argomentazione del genere riguarda una questione che attiene alla legittimità del comportamento di tali istituzioni e di tale organo dell’Unione e riguarda, pertanto, la valutazione nel merito del ricorso per risarcimento danni e non la sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2023, Sánchez-Gavito León/Consiglio e Commissione, T‑100/21, non pubblicata, EU:T:2023:109, punti 83 e 84, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti da 61 a 63).

 Sulla prima censura

42      Nell’ambito della prima censura, le ricorrenti sostengono che la mancanza di indagini adeguate sulla scomparsa dei loro familiari, dovuta alla mancanza di personale adeguato della missione Eulex Kosovo, costituisce una violazione degli articoli 2, 3 e 8 della CEDU nonché degli articoli 2 e 4 della Carta, commessa da detta missione nell’esercizio del suo mandato esecutivo, la cui responsabilità deve essere assunta congiuntamente o solidalmente dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE.

43      Inoltre, secondo le ricorrenti, l’asserita violazione deriva anche dalle omissioni imputabili al Consiglio, alla Commissione e al SEAE, in quanto questi ultimi hanno omesso di garantire che la missione Eulex Kosovo disponesse di personale adeguato per esercitare il suo mandato conformemente agli articoli 2 e 3 della CEDU.

44      Il Consiglio, la Commissione e il SEAE sostengono, in particolare, che gli inadempimenti dedotti non sono loro imputabili e che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

45      A tal riguardo, da un lato, occorre ricordare che l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune, come modificata dalla decisione 2014/349, deve essere interpretato nel senso che esso trasferisce alla missione Eulex Kosovo, a decorrere dal 15 giugno 2014, in linea di principio, la responsabilità di qualsiasi denuncia e obbligo, presente o futuro, in base all’esecuzione del suo mandato e, pertanto, nel senso che fa subentrare detta missione, a partire da questa stessa data, nei diritti e negli obblighi delle persone precedentemente responsabili dell’esecuzione del suo mandato, inclusi i procedimenti contenziosi in corso (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo, C‑283/20, EU:C:2022:126, punto 46).

46      Dall’altro lato, per quanto riguarda la presunta mancanza di personale adeguato, la Corte ha dichiarato che la capacità della missione Eulex Kosovo di assumere personale costituiva un elemento della sua gestione quotidiana nell’ambito dell’esecuzione del suo mandato.  Pertanto, spetta a tale missione provvedere, nell’ambito delle risorse messe a sua disposizione, che il personale da essa impiegato sia adeguato (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 127).

47      Ne consegue che l’asserita mancanza di personale adeguato deriverebbe da inadempimenti commessi nella gestione quotidiana della missione Eulex Kosovo, le cui conseguenze dannose, ammesso che siano dimostrate, rientrano nella responsabilità esclusiva di tale missione nell’esercizio del suo mandato esecutivo.

48      Di conseguenza, nella misura in cui le ricorrenti lamentano inadempimenti nella gestione delle risorse umane della missione Eulex Kosovo, commessi da quest’ultima, nei confronti della quale il presente ricorso non è tuttavia diretto, la prima censura è viziata da un errore nella designazione del convenuto e deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del 17 dicembre 2021, Theodorakis e Theodoraki/Consiglio, T‑495/14, non pubblicata, EU:T:2021:941, punto 61).

49      Quanto al resto, come risulta dal punto 127 della sentenza su impugnazione, spetta alla missione Eulex Kosovo provvedere, nell’ambito delle risorse messe a sua disposizione, a che il personale da essa impiegato sia adeguato. Pertanto, nella misura in cui viene contestato al Consiglio, alla Commissione e al SEAE di non avervi provveduto, la prima censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto per assenza di imputabilità delle asserite omissioni.

50      Inoltre, conformemente a una giurisprudenza costante, occorre poi ricordare che l’esposizione sommaria dei motivi, che deve essere indicata in ogni ricorso, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda. Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile, occorre quindi, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso dell’atto introduttivo. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi di tali disposizioni, devono figurare nel ricorso (v. sentenza del 13 febbraio 2025, Commissione e a./Carpatair, da C‑244/23 P a C‑246/23 P, EU:C:2025:87, punto 76 e giurisprudenza citata).

51      Qualora il ricorso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura relativi all’esposizione dei motivi, il Tribunale è legittimato a dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del 6 giugno 2024, Lucaccioni/Commissione, T‑516/23, non pubblicata, EU:T:2024:386, punto 19 e giurisprudenza citata).

52      Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che il ricorso non contiene alcun argomento idoneo a suffragare l’esistenza dell’asserito obbligo, gravante sul Consiglio, sulla Commissione e sul SEAE in forza degli articoli 2, 3 e 8 della CEDU, degli articoli 2 e 4 della Carta, o di qualsiasi altro principio o disposizione del diritto dell’Unione, che consista nel vigilare sulla gestione quotidiana della missione Eulex Kosovo in modo che quest’ultima assuma personale adeguato.

53      Pertanto, la prima censura deve in ogni caso essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla seconda censura

54      Nell’ambito della seconda censura, le ricorrenti sostengono che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della CEDU nonché dell’articolo 47 della Carta richiedono, da un lato, che le parti ammissibili nei procedimenti condotti dinanzi alla commissione di controllo possano accedere al beneficio del gratuito patrocinio e, dall’altro, che si oppongono alla creazione e al mantenimento di detta commissione senza che sia dotata del potere di garantire l’esecuzione delle sue decisioni e senza che sia offerto un mezzo di ricorso alle parti interessate a seguito delle violazioni da essa riscontrate.

55      Il Consiglio e il SEAE eccepiscono l’irricevibilità di questa seconda censura a motivo di un’asserita mancanza di chiarezza e di precisione del ricorso sulla natura delle asserite illegittimità. Inoltre, il Consiglio, la Commissione e il SEAE declinano la loro responsabilità per gli asseriti inadempimenti.

56      A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti 54 e 58 del ricorso, le ricorrenti hanno sostenuto che, creando e mantenendo la commissione di controllo senza consentirle di concedere il beneficio del gratuito patrocinio, senza dotarla del potere di far rispettare le sue decisioni e senza fornire alle parti interessate un mezzo di ricorso per le violazioni riscontrate da tale commissione, il Consiglio, la Commissione e il SEAE avevano commesso, congiuntamente o solidalmente, violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione, non rispettando l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 13 della CEDU nonché l’articolo 47 della Carta.

57      Alla luce delle affermazioni menzionate al precedente punto 56, le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio e dal SEAE devono essere respinte, poiché ne risulta, con sufficiente chiarezza, che le ricorrenti contestano al Consiglio, alla Commissione e al SEAE di aver istituito la commissione di controllo senza averla dotata di competenze sufficienti alla luce dei requisiti del ricorso effettivo e dell’equo processo, in quanto le conclusioni adottate da tale commissione sono simili a semplici raccomandazioni e non hanno carattere vincolante o esecutivo, e senza aver previsto garanzie procedurali adeguate, quali la possibilità di beneficiare di un gratuito patrocinio o di un mezzo di ricorso che consenta agli interessati di far valere le violazioni riscontrate da detta commissione.

58      Per quanto riguarda il merito delle affermazioni menzionate al precedente punto 56, occorre ricordare che il rispetto dei requisiti del ricorso effettivo e dell’equo processo sanciti all’articolo 47 della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU deve essere valutato, in linea di principio, in modo globale, alla luce di tutti i mezzi di ricorso disponibili, e in particolare dei ricorsi giurisdizionali a disposizione degli interessati. Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 13 della CEDU, le garanzie che ne derivano sono già comprese in quelle, più rigorose, dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale convenzione (v., in tal senso, sentenza dell’9 marzo 2023, Intermarché Casino Achats/Commissione, C‑693/20 P, EU:C:2023:172, punti da 40 a 49 e giurisprudenza citata).

59      Pertanto, anche supponendo che le modalità del ricorso alla commissione di controllo non soddisfino, di per sé, i requisiti del ricorso effettivo e del processo equo, tale circostanza non può indurre il Tribunale ad accogliere la seconda censura, in quanto i ricorsi dinanzi a giudici dell’Unione costituiscono un mezzo di ricorso a disposizione delle ricorrenti a seguito delle violazioni constatate da detta commissione, offrendo a queste ultime tutte le garanzie previste dalle disposizioni invocate nell’ambito della seconda censura, in particolare la possibilità di pretendere il beneficio del gratuito patrocinio nonché la possibilità di ottenere una sentenza esecutiva avente autorità di cosa giudicata.

60      Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulla terza censura

61      La terza censura verte sulla persistente assenza di misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni asserite nell’ambito delle prime due censure, che portano a una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

62      A tal riguardo, le ricorrenti affermano che le prove da esse presentate corroborano la tesi secondo cui le asserite violazioni derivano da una mancanza di priorità o da una mancanza di risorse e di personale adeguati per adempiere gli obblighi giuridici dell’Unione, e non da un cattivo funzionamento della missione Eulex Kosovo in casi particolari.

63      Secondo le ricorrenti, l’affermazione menzionata al precedente punto 62 trova conferma nella lettera del capomissione Eulex Kosovo alla commissione di controllo, del 29 aprile 2016, secondo la quale l’attuazione delle raccomandazioni formulate da tale commissione esulerebbe dalle competenze di detta missione. Da ciò risulterebbe che l’incapacità della commissione di controllo di sollecitare tale missione ad esercitare il suo mandato esecutivo in conformità ai requisiti di legge deriva dal persistente rifiuto del Consiglio di dotare detta commissione di poteri e di risorse che le consentirebbero di garantire l’esecuzione delle sue raccomandazioni nonché di offrire agli interessati un mezzo di ricorso a seguito delle violazioni riscontrate.

64      Secondo le ricorrenti, al più tardi a decorrere dal 29 aprile 2016, le istituzioni dell’Unione avrebbero dovuto adottare misure correttive adeguate, in modo da garantire che la missione Eulex Kosovo disponesse di risorse sufficienti per svolgere indagini conformi all’articolo 2 della CEDU, porre fine al trattamento contrario all’articolo 3 di tale convenzione, da esse subito, e risarcirle per la violazione dei loro diritti fondamentali accertata dalla commissione di controllo. Le misure correttive di cui trattasi avrebbero dovuto consistere, in particolare, nella modifica dell’azione comune e della base statutaria della commissione di controllo.

65      Nella risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2024, le ricorrenti hanno precisato che le violazioni asserite nell’ambito della terza censura erano imputabili al Consiglio, alla Commissione e al SEAE alla luce della catena di comando definita dall’azione comune, in quanto questi ultimi disponevano, tramite il comandante civile dell’operazione, di un potere di indirizzo nei confronti del capomissione.

66      Il Consiglio, la Commissione e il SEAE contestano l’imputabilità delle asserite omissioni. Il Consiglio e il SEAE eccepiscono, inoltre, la mancanza di precisione della terza censura, deducendo l’assenza di qualsiasi argomentazione giuridica idonea a giustificare l’obbligo di agire che graverebbe su di essi in relazione alle raccomandazioni formulate dalla commissione di controllo.

67      Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il Consiglio sostiene altresì che la sua partecipazione ad operazioni di gestione delle crisi avviene a livello di controllo politico e di direzione strategica, senza che possa essere coinvolto nella gestione quotidiana dei compiti affidati alle missioni dell’Unione sul piano tattico nel teatro delle operazioni.

68      Alla luce degli argomenti delle parti, la terza censura può essere suddivisa in tre parti.

 Sulla prima parte, vertente sulla mancanza di risorse e di personale adeguati della missione Eulex Kosovo

69      Nell’ambito della prima parte della terza censura, le ricorrenti affermano che l’assenza di misure idonee a porre rimedio alle violazioni accertate dalla commissione di controllo deriva dal persistente rifiuto del Consiglio, della Commissione e del SEAE di dotare la missione Eulex Kosovo di risorse e di personale adeguati.

70      A tal riguardo, da un lato, conformemente alle valutazioni di cui al punto 126 della sentenza su impugnazione, occorre ricordare che il Tribunale non è competente a statuire su un ricorso per responsabilità diretto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita insufficienza delle risorse assegnate alla missione Eulex Kosovo, in quanto le decisioni adottate in materia si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate nell’ambito della PESC.

71      Pertanto, conformemente a quanto risulta dai precedenti punti 33 e 34, non occorre pronunciarsi sulla censura vertente sull’asserita insufficienza delle risorse assegnate alla missione Eulex Kosovo.

72      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’asserita mancanza di personale adeguato della missione Eulex Kosovo, conformemente all’analisi della prima censura di cui ai precedenti punti da 45 a 49, occorre ricordare che gli asseriti inadempimenti commessi nella gestione quotidiana di tale missione non possono essere imputate al Consiglio, alla Commissione e al SEAE, in quanto rientrano nell’esercizio del mandato esecutivo di tale missione e impegnano a tale titolo la responsabilità esclusiva di quest’ultima, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune, come modificata dalla decisione 2014/349.

73      Ne consegue che la prima parte della terza censura deve essere respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile, a causa dell’errore commesso nella designazione del convenuto e, per il resto, in quanto manifestamente infondata in diritto, a causa dell’assenza di imputabilità degli inadempimenti asseriti al Consiglio, alla Commissione e al SEAE.

 Sulla seconda parte della terza censura, relativa al potere di indirizzo spettante al Consiglio, alla Commissione e al SEAE

74      Nell’ambito della seconda parte della terza censura, le ricorrenti sostengono che il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno omesso di porre fine alle violazioni accertate dalla commissione di controllo relative alle indagini sulla scomparsa dei loro familiari, astenendosi dall’utilizzare il potere di indirizzo loro spettante nei confronti della missione Eulex Kosovo.

75      Per quanto riguarda quest’ultimo punto, conformemente alle valutazioni di cui ai punti 132 e 133 della sentenza su impugnazione, occorre rilevare che le affermazioni relative all’assenza sia di misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni accertate dalla commissione di controllo sia di un esame giuridico serio del caso di KD mettono in discussione l’asserita mancata adozione di misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti.

76      Ebbene, alla luce delle disposizioni dell’azione comune, e in particolare dei suoi articoli 7, 8, 11 e 12, si deve notare che l’adozione di siffatte misure individuali esula dall’esercizio del controllo politico e della direzione strategica che incombono al Consiglio, alla Commissione e al SEAE tramite il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e il comandante civile dell’operazione della missione, in quanto, in particolare, il potere di indirizzo di cui quest’ultimo è investito si esercita sul piano strategico e non sul piano del teatro delle operazioni rientranti nell’attività del capomissione.

77      Per quanto riguarda quest’ultimo punto, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 dell’azione comune, e in particolare dell’articolo 3, lettere d) e i), nella versione anteriore alla decisione 2018/856, risulta chiaramente che l’adozione di misure individuali idonee a porre rimedio alle violazioni dei diritti fondamentali accertate dalla commissione di controllo non può essere dissociata dall’esercizio del mandato della missione Eulex Kosovo, in quanto tale mandato consisteva nel garantire, da un lato, che i casi di crimini di guerra e altri reati gravi fossero adeguatamente oggetto di indagini, azioni penali, decisioni e sanzioni adeguate, dall’altro, che le attività di tale missione fossero svolte nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.

78      La stessa conclusione si impone alla luce del tenore delle disposizioni degli articoli 2 e 3 dell’azione comune, e in particolare dell’articolo 3, lettere a) ed e), di tale azione comune, nella versione risultante dalla decisione 2018/856, conformemente alle quali la missione Eulex Kosovo continua, da un lato, a seguire determinati casi e processi dinanzi alle istituzioni della giustizia civile e penale del Kosovo, in stretto coordinamento con altri attori dell’Unione, nonché a dare seguito agli incontri pertinenti nell’ambito della cooperazione regionale in materia di crimini di guerra e, dall’altro, a garantire che tutte le sue attività siano svolte nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.

79      Alla luce di tutte le disposizioni dell’azione comune menzionate ai precedenti punti da 76 a 78, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti, fondato sulla lettera del capomissione Eulex Kosovo del 29 aprile 2016, secondo cui l’attuazione delle raccomandazioni della commissione di controllo esula dalle competenze di tale missione.

80      Tale conclusione è corroborata dalla decisione della commissione di controllo del 19 ottobre 2016, adottata in risposta alla lettera del 29 aprile 2016 menzionata al precedente punto 79, da cui risulta esplicitamente che l’attuazione delle sue raccomandazioni spettava interamente ed esclusivamente al capomissione Eulex Kosovo, e non ad altri organi o istituzioni dell’Unione.

81      Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che le omissioni asserite nell’ambito della seconda parte della terza censura mettano in discussione l’esercizio del mandato esecutivo da parte della missione Eulex Kosovo e rientrino, a tale titolo, nella responsabilità esclusiva di tale missione, per cui non possono essere imputate al Consiglio, alla Commissione e al SEAE.

82      Pertanto, la seconda parte della terza censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulla terza parte della terza censura, relativa all’assenza di prerogative sufficienti a favore della commissione di controllo

83      Nell’ambito della terza parte della terza censura, le ricorrenti contestano al Consiglio, alla Commissione e al SEAE il loro persistente rifiuto di dotare la commissione di controllo di prerogative e di risorse sufficienti, in quanto detta commissione non è in grado di garantire l’esecuzione delle sue decisioni e nei limiti in cui nessun mezzo di ricorso è offerto alle parti interessate a seguito delle violazioni constatate.

84      Su tale punto, occorre rilevare che le ricorrenti non deducono alcun argomento idoneo a suffragare la terza parte della terza censura per quanto riguarda l’asserita insufficienza delle prerogative o dei mezzi procedurali concessi alla commissione di controllo.

85      A tal riguardo, le ricorrenti affermano soltanto, da un lato, al punto 54, ii), e al punto 58 del ricorso, che, creando e mantenendo la commissione di controllo senza dotarla né del potere di concedere il gratuito patrocinio né del potere di eseguire le sue decisioni o di offrire un mezzo di ricorso a seguito delle violazioni constatate, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno violato l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 13 della CEDU nonché l’articolo 47 della Carta e, dall’altro, al punto 59 del ricorso, che, astenendosi dall’adottare misure correttive a seguito delle conclusioni della commissione di controllo, questi ultimi hanno violato il diritto dell’Unione in modo sufficientemente qualificato.

86      Di conseguenza, per i motivi già esposti nell’ambito della seconda censura, ai punti 58 e 59 supra, la terza parte della terza censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulla quarta censura

87      La quarta censura verte sullo sviamento o abuso del potere esecutivo da parte del Consiglio e del SEAE, dal momento che questi ultimi hanno affermato, da un lato, che la missione Eulex Kosovo aveva fatto del suo meglio per indagare sui casi relativi alla scomparsa dei familiari delle ricorrenti (in prosieguo: la «prima affermazione controversa») e, dall’altro, che la commissione di controllo non era destinata a essere un organo giudiziario (in prosieguo: la «seconda affermazione controversa»).

88      Le affermazioni in questione risultano dalle lettere del Consiglio e del SEAE del 12 ottobre 2017, inviate come risposta alle lettere delle ricorrenti del 3 ottobre, del 3 novembre e del 5 dicembre 2016, con le quali queste ultime hanno chiesto alle istituzioni dell’Unione, in particolare, di garantire che i casi relativi alla scomparsa dei loro parenti fossero oggetto di indagini adeguate e di rafforzare le prerogative della commissione di controllo.

89      In tale contesto, le ricorrenti sostengono che le affermazioni controverse riflettono il rifiuto di accogliere la loro domanda di risarcimento e costituiscono sviamento o abuso del potere esecutivo.

90      Il Consiglio replica che la risposta contenuta nella sua lettera del 12 ottobre 2017 è di natura fattuale e non si presta a controversie, sostenendo che le ricorrenti non hanno dimostrato quale tipo di violazione o di responsabilità potrebbe essergli imputata in relazione al contenuto di detta lettera.

91      Il SEAE sostiene che il ricorso non spiega in che modo la sua lettera del 12 ottobre 2017 comporterebbe la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e, in generale, che esso non contiene alcuna spiegazione relativa al valore giuridico degli atti della commissione di controllo o al modo in cui tali atti si imporrebbero alle istituzioni e all’organo di cui trattasi nella presente causa.

92      Il Consiglio e il SEAE ne concludono che la censura deve essere respinta in quanto irricevibile.

93      In via preliminare, conformemente alle valutazioni di cui ai punti 132 e 133 della sentenza su impugnazione, occorre rilevare che la prima affermazione controversa riguarda un’asserita mancata adozione di misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, al pari delle affermazioni sollevate nell’ambito della seconda parte della terza censura, vertenti sull’assenza di misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni dei diritti fondamentali riscontrate dalla commissione di controllo.

94      Per quanto riguarda la seconda affermazione controversa, la Corte ha dichiarato, al punto 134 della sentenza su impugnazione, che si trattava di un atto privo di carattere vincolante.

95      È alla luce di tali valutazioni della Corte che occorre esaminare la quarta censura.

96      In un primo momento, tenuto conto, in particolare, dell’oggetto delle lettere del Consiglio e del SEAE del 12 ottobre 2017, quale risulta dal primo paragrafo di dette lettere, va rilevato che le ricorrenti non deducono alcun argomento idoneo a dimostrare che le affermazioni controverse potrebbero essere interpretate nel senso che esprimono un rifiuto di accogliere la loro domanda di risarcimento, anche supponendo che una siffatta domanda, indirizzata specificamente a tale istituzione e a tale organo, possa essere dedotta dalle precedenti memorie delle ricorrenti, e in particolare dalla loro lettera del 3 ottobre 2016, e non hanno cercato di dimostrare in modo motivato neanche tale circostanza.

97      Di conseguenza, nella parte in cui verte sul rigetto dell’asserita domanda risarcitoria delle ricorrenti, la quarta censura manca di precisione e deve essere respinta in quanto irricevibile.

98      In un secondo momento, per quanto riguarda la prima affermazione controversa, occorre rilevare che le memorie delle ricorrenti non contengono alcun argomento idoneo a suffragare le accuse di sviamento o di abuso di potere dirette contro il Consiglio e il SEAE.

99      In particolare, non è precisato su quale base, alla luce delle competenze previste dai Trattati e dalle disposizioni dell’azione comune, il Consiglio e il SEAE sarebbero obbligati ad intervenire in vista dell’adozione delle misure di indagine individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, mentre il Consiglio sostiene al riguardo che la sua partecipazione alle operazioni di gestione delle crisi resta limitata all’esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione Eulex Kosovo, conformemente all’articolo 38, comma 2, TUE.

100    Per quanto riguarda quest’ultimo punto, va notato che le osservazioni delle ricorrenti contenute nella loro risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2024, relative al potere di indirizzo conferito al Consiglio e al SEAE nell’ambito della catena di comando della missione Eulex Kosovo, non possono ovviare alla mancanza di precisione del ricorso.

101    Infatti, anche supponendo che l’esercizio del comando strategico da parte del comandante civile dell’operazione possa condurre quest’ultimo a dare istruzioni alla missione ai fini dell’adozione di misure individuali relative a situazioni particolari, le ricorrenti non indicano su quale base il Consiglio e il SEAE sarebbero obbligati ad agire in tal senso nell’ambito del controllo politico e della direzione strategica loro incombente tramite il CPS e il comandante civile dell’operazione della missione.

102    Tenuto conto di quanto precede, la quarta censura, nella parte in cui si basa sulla prima affermazione controversa, deve considerarsi infondata e deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

103    In ogni caso, anche supponendo che la prima affermazione controversa debba essere considerata non come una valutazione di fatto priva di portata giuridica autonoma, come sostenuto dal Consiglio, bensì come una presa di posizione di carattere decisorio, che riflette il rifiuto di quest’ultimo e quello del SEAE di intervenire ai fini dell’adozione delle misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, quali indicate al punto 133 della sentenza sull’impugnazione, si deve dichiarare che un intervento del genere sarebbe estraneo alle competenze esercitate da tale istituzione e da tale organo in relazione alla missione Eulex Kosovo.

104    Infatti, come risulta già, in sostanza, dai precedenti punti da 76 a 81, l’adozione di siffatte misure individuali esulerebbe dall’esercizio del controllo politico e della direzione strategica incombenti al Consiglio e al SEAE tramite il CPS e il comandante civile dell’operazione.

105    Ne consegue che le presunte prese di posizione del Consiglio e del SEAE, nella misura in cui riflettono un rifiuto di intervenire in vista dell’adozione delle misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, non possono essere considerate illegittime.

106    Pertanto, la censura relativa alla prima affermazione controversa deve essere, in ogni caso, respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

107    In un terzo momento, per quanto riguarda la seconda affermazione controversa, occorre rilevare che il suo carattere di atto non vincolante non osta, a prima vista, a che essa possa dar luogo a responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16, EU:T:2022:58, punto 71 e giurisprudenza citata).

108    Tuttavia, anche supponendo che l’affermazione di cui trattasi rifletta un rifiuto di conferire alla commissione di controllo il carattere di organo giurisdizionale, si deve osservare che le ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato l’esistenza di un obbligo gravante al riguardo sul Consiglio e sul SEAE, il quale consisterebbe nell’instaurare, nella fase dei procedimenti precontenziosi e a monte dei ricorsi esperibili dinanzi al giudice dell’Unione, tutte le garanzie derivanti dal diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.

109    Pertanto, la quarta censura, nella parte in cui riguarda la seconda affermazione controversa, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, per i motivi già esposti ai precedenti punti 58 e 59, in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulla quinta censura

110    Nell’ambito della quinta censura, viene contestato al Consiglio, alla Commissione e al SEAE di aver commesso uno sviamento o un abuso di potere, per il fatto che questi ultimi non avrebbero garantito che il caso di KD, relativo a un crimine di guerra, prima facie fondato, fosse sottoposto a un serio esame giuridico da parte della missione Eulex Kosovo o dell’Ufficio del procuratore specializzato in materia di indagini e di azioni penali dinanzi alla Camera specializzata per il Kosovo.

111    A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la quinta censura corrisponde, in sostanza, alle affermazioni sollevate nell’ambito della seconda parte della terza censura, ed è quindi connessa alla prima affermazione controversa, quale oggetto della quarta censura.

112    Di conseguenza, per le ragioni già esposte ai precedenti punti da 76 a 81 e da 103 a 106, la quinta censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

113    Inoltre, occorre rilevare che la quinta censura non è accompagnata da alcun argomento idoneo a consentire al Tribunale di valutare l’esistenza di un obbligo che graverebbe sul Consiglio, sulla Commissione e sul SEAE in materia di monitoraggio delle indagini particolari rientranti nel mandato della missione Eulex Kosovo.

114    Di conseguenza, la quinta censura deve essere, in ogni caso, respinta in quanto manifestamente irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 50 e 51.

115    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato, senza che sia necessario pronunciarsi né sulle eccezioni di tardività sollevate dal Consiglio e dal SEAE né sulla domanda di misura istruttoria presentata dalle ricorrenti.

 Sulle spese

116    Ai sensi dell’articolo 195 del regolamento di procedura, nelle decisioni pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

117    Poiché, nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha parzialmente annullato l’ordinanza iniziale, rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato le spese, spetta al Tribunale statuire, nella presente ordinanza, su tutte le spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso, compreso il procedimento iniziale, nonché sulle spese relative al procedimento di impugnazione nelle cause C‑29/22 P e C‑44/22 P.

118    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese, in linea di principio, sono compensate.

119    Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

120    Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico.

121    Nel caso di specie, poiché le ricorrenti, il Consiglio e il SEAE sono rimasti parzialmente soccombenti dinanzi al Tribunale, anche nel procedimento iniziale, e nel procedimento d’impugnazione nelle cause C‑29/22 P e C‑44/22 P, occorre disporre che ciascuna di tali parti si farà carico delle proprie spese relative a tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, senza che sia necessario pronunciarsi sulle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi alla commissione di controllo.

122    Inoltre, occorre tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, in particolare dei chiarimenti forniti dalla sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), successiva alla proposizione del presente ricorso, e dispensare le ricorrenti dall’onere delle spese sostenute dalla Commissione in tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

123    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      KS, KD, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Lussemburgo, 25 settembre 2025

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

M.J. Costeira


*      Lingua processuale: l’inglese.