ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

30 novembre 2021 ( *1 )

«Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑744/20,

Airoldi Metalli SpA, con sede in Molteno (Italia), rappresentata da M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey e V. Villante, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 336, pag. 8),

Il TRIBUNALE (Quarta Sezione)

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Contesto della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

1

A seguito di una denuncia presentata da un’associazione che rappresenta produttori europei di estrusi in alluminio (in prosieguo: il «prodotto in questione»), la Commissione europea ha pubblicato, il 14 febbraio 2020, un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese (GU 2020, C 51, pag. 26), ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base»).

2

Ai fini del procedimento e dell’inchiesta antidumping, la Commissione, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha deciso di basarsi su un campione di importatori indipendenti. La ricorrente, Airoldi Metalli SpA, che è una importatrice del prodotto in questione, è stata inserita in tale campione.

3

La ricorrente ha più volte presentato osservazioni nel corso del procedimento, in particolare in risposta a domande della Commissione, ed è stata sentita da quest’ultima il 29 giugno 2020. Essa ha inoltre chiesto la sospensione del procedimento a causa della crisi sanitaria, richiesta che è stata rigettata dalla Commissione.

4

Il 23 giugno 2020, l’associazione denunciante ha presentato una domanda di registrazione del prodotto in questione nell’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché potessero essere successivamente applicati dazi antidumping alle importazioni di detto prodotto a decorrere dalla data di tale registrazione. Il 6 luglio 2020 la ricorrente ha comunicato alla Commissione la sua opposizione a tale domanda di registrazione.

5

Il 21 agosto 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 275, pag. 16). Tale regolamento è stato contestato dinanzi al Tribunale sia dalla ricorrente (causa T‑611/20) sia da due società cinesi, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, produttrici esportatrici del prodotto in questione (causa T‑604/20). Il Tribunale ha respinto il primo ricorso con ordinanza del 28 settembre 2021, Airoldi Metalli/Commissione (T‑611/20, non pubblicata, EU:T:2021:641), per carenza di interesse della ricorrente ad agire contro detto regolamento.

6

In seguito a nuove osservazioni presentate, in particolare, dalla ricorrente, la Commissione ha adottato, il 12 ottobre 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 336, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

7

Il regolamento impugnato dispone, in particolare, quanto segue:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni [del prodotto in questione].

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd

30,4%

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd

30,4%

C563

Press Metal International Ltd

38,2%

C564

Press Metal International Technology Ltd

38,2%

C565

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

34,9%

 

Tutte le altre società

48,0%

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

(…)

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti che sono stati importati per il consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento».

8

Successivamente alla proposizione dei ricorsi nella presente causa, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»).

9

Ai sensi del regolamento definitivo:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni [del prodotto in questione].

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

21,2

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

C563

Press Metal International Ltd.

25,0

C564

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

C565

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

22,1

 

Tutte le altre società

32,1

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

(…)

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 non saranno più conservati.

(…)».

Procedimento e conclusioni delle parti

10

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2020, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2021, il Parlamento europeo ha chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

12

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2021, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2021, la Commissione ha annunciato l’adozione, il 29 marzo 2021, del regolamento definitivo nonché la pubblicazione di tale regolamento. Il 28 aprile 2021 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità. Essa ha inoltre proposto ricorso avverso il regolamento definitivo il 9 giugno 2021 (causa T‑328/21).

13

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

14

La ricorrente chiede altresì al Tribunale, in via accessoria, di invitare la Commissione, mediante misure di organizzazione del procedimento, a produrre tutti i suoi documenti interni che costituiscono i lavori preparatori del regolamento impugnato e della registrazione delle importazioni di cui trattasi.

15

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16

A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

17

La Commissione eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso, in quanto, in primo luogo, il regolamento impugnato non sarebbe un atto impugnabile, in secondo luogo, perché la ricorrente non aveva, o non ha più, interesse a contestarlo e, in terzo luogo, quest’ultima non sarebbe nemmeno legittimata ad agire contro il regolamento impugnato.

18

Quanto al motivo di irricevibilità vertente sulla non impugnabilità del regolamento impugnato, la Commissione fa valere che quest’ultimo sarebbe una misura provvisoria adottata in attesa dell’esito dell’inchiesta, che avrebbe come unico effetto la costituzione di una garanzia volta a consentire, se del caso, la successiva applicazione dei dazi provvisori fissati senza che in tale fase venga riscosso alcun dazio. Si tratterebbe quindi di un atto preparatorio seguito, secondo il regolamento di base, o da un atto che chiude il procedimento antidumping senza adottare misure o da un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi. La Commissione aggiunge che il fatto che la ricorrente non possa direttamente contestare il regolamento impugnato non la priva di tutela giurisdizionale, dal momento che le eventuali illegittimità che lo vizierebbero potrebbero essere dedotte a sostegno del ricorso diretto contro l’atto che impone i dazi definitivi, di cui il primo costituisce una fase di elaborazione. Inoltre, secondo la Commissione, se il ricorso dovesse essere dichiarato ricevibile, il Tribunale dovrebbe effettuare una valutazione su questioni sulle quali la Commissione si pronuncerà successivamente, al momento dell’eventuale fissazione dei dazi antidumping definitivi, il che sarebbe incompatibile con le esigenze della corretta amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

19

La ricorrente ritiene invece che il regolamento impugnato sia un atto impugnabile. Infatti, tale regolamento produrrebbe effetti negativi immediati, vincolanti, autonomi e definitivi sulla sua situazione di fatto e di diritto, sui quali l’adozione del regolamento definitivo non potrebbe avere alcuna incidenza. La ricorrente menziona, a tal riguardo, le sanzioni che potrebbero esserle inflitte qualora non rispettasse il suo obbligo di costituire le garanzie imposte dal regolamento impugnato. Essa sottolinea altresì il danno connesso ai costi di tale costituzione di garanzia in relazione agli importi che saranno alla fine liberati dal regolamento definitivo nonché i problemi di disponibilità del prodotto in questione a seguito dell’entrata in vigore del regolamento impugnato.

20

Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso di annullamento è esperibile contro gli atti, che non siano raccomandazioni o pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

21

Per accertare se un atto possa formare oggetto di un tale ricorso, occorre tener conto della sostanza stessa di tale atto, essendo a tale proposito in linea di massima irrilevante la forma nella quale lo stesso è stato adottato. Al riguardo, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81,EU:C:1981:264, punto 9; del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punti 3536, e ordinanza del 15 marzo 2019, Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione, T‑410/18, EU:T:2019:166, punti 1213).

22

Quando si tratti di atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 10, e ordinanza del 10 dicembre 1996, Söktas/Commissione, T‑75/96, EU:T:1996:183, punto 27).

23

La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche giuridiche descritte in precedenza, ma costituissero di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale l’istituzione perviene ad adottare la decisione nel merito (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 11, e ordinanza del 2 giugno 2004, Pfizer/Commissione, T‑123/03, EU:T:2004:167, punto 23) e producessero quindi effetti giuridici autonomi, immediati e irreversibili che legittimino l’impugnabilità di tali atti o decisioni con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio alla loro illegittimità nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui essi costituirebbero una fase di elaborazione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Tognoli e a./Parlamento, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, punti 42, 4451 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, è già stato dichiarato che la decisione della Commissione di avviare un procedimento antidumping era un atto preparatorio non impugnabile, in quanto non incide immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate, e che essa non poteva quindi legittimare, prima che si fosse concluso il procedimento amministrativo, la proposizione di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 14 marzo 1996, Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, T‑134/95, EU:T:1996:38, punti da 21 a 23 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del 25 maggio 1998, Broome & Wellington/Commissione, T‑267/97, EU:T:1998:108, punti da 26 a 29).

24

Nel caso di specie, occorre pertanto valutare gli effetti e la natura giuridica del regolamento impugnato, adottato conformemente all’articolo 7 del regolamento di base, alla luce della funzione di quest’ultimo nell’ambito del procedimento antidumping e tenendo conto dell’atto che conclude tale procedimento in applicazione dell’articolo 9 del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 13, e ordinanza del 15 marzo 2019, Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione, T‑410/18, EU:T:2019:166, punto 16).

25

Orbene, come risulta dalle disposizioni del regolamento di base, il regolamento che impone dazi antidumping provvisori costituisce una fase intermedia tra l’avviso di apertura disciplinato dall’articolo 5 del regolamento di base, che segna l’apertura del procedimento antidumping, e la chiusura di tale procedimento, che si traduce nell’imposizione di dazi definitivi o nella mancata fissazione di dazi in forza dell’articolo 9 del regolamento di base. Un regolamento di tal genere, che impone dazi provvisori, ha infatti lo scopo, secondo i termini impiegati sin dai primi regolamenti relativi alla difesa contro le pratiche di dumping, di assicurare un’«adeguata protezione» dell’Unione, dato che l’esistenza di un dumping risulta da un esame preliminare, e di «evitare [un] pregiudizio nel periodo dell’inchiesta» fissando, a titolo provvisorio, dei dazi antidumping che potranno poi essere riscossi alla chiusura della procedura [v. tredicesimo considerando del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1968, L 93, pag. 1), e articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1979, L 339, pag. 1)]. Esso si inserisce, in tal modo, nel continuum del procedimento antidumping ed è inteso ad assicurarne l’efficacia.

26

Nello stesso senso dell’inserimento in tale continuum, il regolamento che fissa dazi antidumping provvisori informa le parti interessate, in particolare gli importatori, degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite misure provvisorie e dà loro la possibilità di presentare osservazioni ai fini della determinazione delle misure definitive da adottare (articolo 2 del regolamento impugnato; v. anche articoli 19 bis e 20 del regolamento di base). Tale continuum è tanto più marcato in quanto, dall’entrata in vigore del regolamento di base nel 2016, la Commissione adotta tutti gli atti che formano il procedimento antidumping, dall’avviso di apertura all’imposizione di dazi definitivi, mentre prima i dazi definitivi erano imposti dal Consiglio dell’Unione europea [v. in particolare l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51)]. D’altronde, a questo proposito è significativo che il considerando 32 del regolamento di base faccia riferimento alla «logica sequenziale [delle misure provvisorie] in relazione all’adozione delle misure definitive». In tal modo, la normativa applicabile al caso di specie differisce da quella in vigore nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione (239/82 e 275/82, EU:C:1984:68), che peraltro non è stata citata dalla ricorrente a sostegno dei suoi argomenti a favore dell’impugnabilità del regolamento impugnato, nella quale la Corte ha statuito sulla fondatezza dei due regolamenti provvisori contestati, senza tuttavia pronunciarsi esplicitamente sull’impugnabilità di quei regolamenti che non erano stati seguiti dall’adozione di un regolamento definitivo.

27

Ne consegue che il regolamento impugnato, nella parte in cui istituisce dazi antidumping provvisori, non può essere considerato la fase conclusiva di un procedimento distinto da quello che si concluderà con la determinazione di dazi definitivi o con la mancata determinazione di tali dazi. Così come l’avviso di apertura del procedimento antidumping, qualificato dalla giurisprudenza, come è stato ricordato al precedente punto 23, come atto preparatorio, il regolamento impugnato è preparatorio rispetto agli atti che chiudono il procedimento antidumping, i quali sono essi stessi impugnabili (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, ordinanza del 25 maggio 1998, Broome & Wellington/Commissione, T‑267/97, EU:T:1998:108, punto 33, e sentenza del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione, T‑369/08, EU:T:2010:549, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

28

Inoltre, il regolamento impugnato non incide immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica della ricorrente.

29

Infatti, l’articolo 2 del regolamento impugnato non implica alcun obbligo di cooperare all’inchiesta e prevede una mera possibilità per le parti interessate, fra cui gli importatori, di presentare osservazioni o di chiedere un’audizione. Sebbene tale disposizione utilizzi il presente indicativo, deve essere letta alla luce degli articoli 19 bis e 20 del regolamento di base (v. il precedente punto 26) ed essere pertanto interpretata nel senso che si limita a istituire, in favore delle parti interessate, delle garanzie processuali e che produce esclusivamente gli effetti propri di un atto procedurale, senza incidere, al di fuori della loro situazione processuale, sulla situazione giuridica della ricorrente (v., per analogia, ordinanze del 14 marzo 1996, Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, T‑134/95, EU:T:1996:38, punto 27, e del 15 marzo 2019, Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione, T‑410/18, EU:T:2019:166, punti 1719 e giurisprudenza ivi citata).

30

Del pari, il regolamento impugnato non impone a un importatore quale la ricorrente alcun obbligo di modificare o riconsiderare le sue pratiche commerciali (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 19, e ordinanza del 10 dicembre 1996, Söktas/Commissione, T‑75/96, EU:T:1996:183, punto 41). In particolare, l’aumento dei prezzi e i problemi di disponibilità del prodotto in questione nonché i correlativi ritardi nella loro fornitura, invocati dalla ricorrente, quand’anche fossero accertati, sono solo conseguenze di fatto ed economiche del regolamento impugnato che non possono essere considerate costitutive di effetti obbligatori che modificano la sua situazione giuridica.

31

Peraltro, sebbene si debba ammettere che l’articolo 1 del regolamento impugnato impone dazi antidumping, tuttavia questi ultimi sono per definizione provvisori e non devono, in tale fase, essere pagati dagli importatori. La loro eventuale riscossione sarà disposta solo successivamente, al momento della chiusura del procedimento antidumping, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, gli effetti pregiudizievoli attribuiti dalla ricorrente al regolamento impugnato, esposti al precedente punto 30, risultano, in ogni caso, solo dai comportamenti degli operatori economici consistenti nell’anticipazione degli effetti economici che la concreta imposizione dei dazi antidumping può generare, nell’ipotesi in cui fossero dovuti in forza del regolamento definitivo, adottato al termine del procedimento antidumping. Pertanto, tali effetti, anche se si generassero, non risulterebbero immediatamente e in modo irreversibile dal regolamento impugnato.

32

Il regolamento impugnato non impone quindi alcun obbligo che produca effetti immediati e irreversibili.

33

Neppure la circostanza che l’articolo 1 del regolamento impugnato preveda, al paragrafo 4, che l’importazione del prodotto di cui trattasi nell’Unione sia subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio consente di dedurre l’impugnabilità del regolamento impugnato. Infatti, tale obbligo di costituire una garanzia per importare il prodotto in questione durante il periodo di validità del regolamento impugnato, quand’anche fosse accompagnato da sanzioni, come sostiene la ricorrente, mira a garantire il pagamento dei dazi nell’ipotesi in cui ne venisse infine decisa la riscossione ed è, pertanto, dipendente da tale obbligo di pagamento che solo successivamente sarà deciso ed imposto. È stato infatti costantemente statuito che, allorché gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio sono integralmente riscossi in forza di un regolamento definitivo, nessun effetto giuridico autonomo derivante dal regolamento provvisorio può essere fatto valere da un importatore, poiché il regolamento definitivo si sostituisce, in tal caso retroattivamente, al regolamento provvisorio [ordinanze del 30 giugno 1998, BSC Footwear Supplies e a./Commissione, T‑73/97, EU:T:1998:147, punto 13; dell’11 gennaio 2013, Charron Inox e Almet/Commissione e Consiglio, T‑445/11 e T‑88/12, non pubblicata, EU:T:2013:4, punto 30, e del 10 novembre 2014, DelSolar (Wujiang)/Commissione, T‑320/13, non pubblicata, EU:T:2014:969, punto 56].

34

È vero che è stato parimenti statuito che nell’ipotesi, che è quella in causa nel presente procedimento (v. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, riprodotto al precedente punto 7, e articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo, riprodotto al precedente punto 9), in cui gli importi costituiti in garanzia a norma del regolamento che istituisce il dazio provvisorio sono svincolati in conseguenza del fatto che l’aliquota del dazio definitivo è inferiore a quella del dazio provvisorio, si è potuta constatare l’esistenza di effetti autonomi o indipendenti attribuibili unicamente al regolamento che istituisce il dazio antidumping provvisorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, e quindi non ripresi da quest’ultimo (sentenza dell’11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punto 15; ordinanze del 30 giugno 1998, BSC Footwear Supplies e a./Commissione, T‑73/97, EU:T:1998:147, punto 15, e dell’11 gennaio 2013, Charron Inox e Almet/Commissione e Consiglio, T‑445/11 et T‑88/12, non pubblicata, EU:T:2013:4, punto 30). Tuttavia, il giudice dell’Unione si è pronunciato in tal senso tenendo conto della successiva adozione di un regolamento definitivo, poiché non si stava pronunciando sulla condizione di ricevibilità in questione nel presente caso, che viene esaminata al momento della proposizione del ricorso (v. sentenza del 22 giugno 2016, Whirlpool Europe/Commissione, T‑118/13, EU:T:2016:365, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), ma sulla diversa condizione dell’interesse ad agire che deve perdurare oltre la presentazione del ricorso e la cui persistenza si valuta nel momento in cui il giudice statuisce (v. sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza dimostra quindi, a integrazione delle considerazioni svolte al precedente punto 33, che l’obbligo di costituire una garanzia per coprire i dazi provvisori non produce effetti giuridici autonomi e irreversibili alla data di valutazione della ricevibilità del ricorso, in quanto la produzione di tali effetti dipende dall’intervento e dal contenuto del regolamento definitivo successivamente adottato.

35

Ne consegue che, alla data di presentazione del presente ricorso, in cui il procedimento antidumping non si era ancora concluso e che è anche la data in cui si deve valutare la ricevibilità del ricorso (v. il precedente punto 34), non si può ritenere che l’obbligo di costituire una garanzia a copertura dei dazi provvisori abbia prodotto effetti giuridici autonomi e irreversibili.

36

L’obbligo di costituire una garanzia si distingue così dall’obbligo di sospensione connesso alle decisioni di apertura del procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato, le quali sono considerate da una giurisprudenza costante come idonee a formare atti impugnabili (sentenze del 30 giugno 1992, Spagna/Commissione, C‑312/90, EU:C:1992:282, punti da 21 a 24; del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione, C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695, punti da 51 a 55, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314, punto 350). Infatti, tale obbligo di sospensione vige sin dall’entrata in vigore di detta decisione e impedisce l’attuazione della misura di aiuto di cui trattasi fino all’adozione della decisione che chiude il procedimento di indagine formale, indipendentemente dal senso di tale decisione e senza che quest’ultima possa incidere retrospettivamente su tale periodo di sospensione.

37

Inoltre, dichiarare che un regolamento provvisorio costituisce un atto impugnabile nuocerebbe alla corretta amministrazione della giustizia e all’equilibrio istituzionale. Infatti, ammettere la ricevibilità del presente ricorso porterebbe il Tribunale a pronunciarsi su motivi che per la maggior parte sono simili a quelli dedotti a sostegno del ricorso proposto contro il regolamento definitivo, come del resto avviene nel caso di specie, mentre la Commissione nel frattempo ha preso posizione in modo definitivo sulle questioni sollevate con tali motivi prendendo in considerazione gli ulteriori elementi raccolti nel corso del procedimento che ha seguito l’adozione del regolamento provvisorio. Oltre alla confusione così creata tra le fasi amministrativa e giurisdizionale, correttamente sottolineata dalla Commissione, nonché alle difficoltà del Tribunale nel prendere posizione sulle constatazioni relative all’esistenza di un dumping e alla fissazione provvisoria di un’aliquota del dazio antidumping, mentre tali constatazioni e tale aliquota saranno state, se del caso, successivamente modificate nell’ambito della valutazione definitiva della Commissione, occorre sottolineare anche le carenze in termini di tutela giurisdizionale di un procedimento giudiziario avente ad oggetto la fondatezza del regolamento provvisorio. Infatti, poiché la valutazione definitiva si svolge sulla base di dati in parte diversi da quelli presi in considerazione nella valutazione provvisoria, un eventuale annullamento del regolamento provvisorio non implicherebbe necessariamente un obbligo in capo alla Commissione di trarre le conseguenze della sentenza di annullamento sul suo regolamento definitivo, in forza dell’articolo 266 TFUE, cosicché una parte che si ritenesse lesa dal regolamento provvisorio potrebbe comunque dover proporre un ricorso contro il regolamento definitivo per assicurarsi della ripristino effettivo e completo della sua situazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 20, e ordinanza del 14 aprile 2015, SolarWorld e Solsonica/Commissione, T‑393/13, non pubblicata, EU:T:2015:211, punti da 66 a 69).

38

Orbene, occorre precisamente sottolineare che l’irricevibilità del presente ricorso non equivale a privare la ricorrente della tutela giurisdizionale alla quale essa ha diritto. Infatti, la ricorrente, se ritiene di averne i motivi, ha la possibilità di proporre un ricorso per far valere la responsabilità ai sensi dell’articolo 268 TFUE, deducendo l’illegittimità del regolamento provvisorio che ha invocato a sostegno del presente ricorso e chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito, consistente nelle spese connesse alla costituzione della garanzia pari agli importi definitivamente liberati dal regolamento definitivo (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2000, Fresh Marine/Commissione, T‑178/98, EU:T:2000:240, punti da 45 a 52, e ordinanza del 14 aprile 2015, SolarWorld e Solsonica/Commissione, T‑393/13, non pubblicata, EU:T:2015:211, punti 5152 e giurisprudenza ivi citata).

39

Da tutto quanto precede risulta che il regolamento impugnato è un atto preparatorio che interviene nel corso del procedimento antidumping e che, pertanto, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento.

40

Si può inoltre aggiungere, ad abundantiam, che, anche supponendo che il regolamento impugnato sia un atto impugnabile, occorrerebbe dichiarare nel caso di specie che la ricorrente ha perso il suo interesse a chiederne l’annullamento a seguito dell’adozione del regolamento definitivo.

41

Emerge da una giurisprudenza costante che l’interesse ad agire di un ricorrente deve, in considerazione dell’oggetto del ricorso, esistere al momento della sua presentazione, pena l’irricevibilità, e deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, in caso di adozione di un regolamento definitivo nel corso del giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un regolamento provvisorio, in questione nella presente causa (v. i precedenti punti 8, 9 e 12), sia il Tribunale sia la Corte hanno costantemente dichiarato che i ricorrenti, in linea di principio, non avevano più interesse a contestare il regolamento provvisorio (sentenza del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Commissione, 56/85, EU:C:1988:463, punto 6; ordinanze del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑312/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:162, punto 25, e dell’11 gennaio 2013, Charron Inox e Almet/Commissione e Consiglio, T‑445/11 e T‑88/12, non pubblicata, EU:T:2013:4, punto 30).

42

È vero che è stato riconosciuto che un ricorrente poteva dimostrare di avere, oltre all’interesse di proporre ricorso per risarcimento dei danni, l’interesse a chiedere l’annullamento di un regolamento che istituiva dazi provvisori nonostante l’adozione di un regolamento che determinava i dazi definitivi, ma solo in relazione agli importi costituiti in garanzia in applicazione del regolamento che istituiva il dazio provvisorio svincolati in conseguenza del fatto che l’aliquota del dazio definitivo si è rivelata inferiore a quella del dazio provvisorio, come avviene nel caso di specie (v. il precedente punto 34), e purché sia stato lamentato un danno inerente a detti importi (v., in tale senso, sentenza dell’11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punto 15, e ordinanza dell’11 gennaio 2013, Charron Inox e Almet/Commissione e Consiglio, T‑445/11 e T‑88/12, non pubblicata, EU:T:2013:4, punto 30). Senza spingersi fino a richiedere una quantificazione precisa del danno di cui trattasi allo stesso titolo richiesto ai fini di un’azione risarcitoria, occorre tuttavia accertarsi dell’effettività di tale danno, tenuto conto delle difficoltà summenzionate, in termini di corretta amministrazione della giustizia, causate in particolare dall’esame di un ricorso contro un regolamento provvisorio, laddove è stato proposto un ricorso anche contro il regolamento definitivo (v. il precedente punto 37).

43

Orbene, nella presente controversia, la ricorrente non fornisce alcuna indicazione, né a fortiori dimostra di aver effettivamente proceduto ad importazioni e di aver costituito le corrispondenti garanzie nel corso del periodo di applicazione del regolamento provvisorio, che va dal 14 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Essa si limita, in sostanza, a richiamare in modo generico e impreciso le spese connesse a una garanzia, il cui carattere ipotetico è dimostrato dalla mancanza di precisa indicazione dei garanti interessati – sono evocate genericamente una banca o una compagnia di assicurazioni – e dalla mancanza di qualsiasi indicazione numerica. A fortiori, non viene fornita alcuna precisazione circa i costi connessi alla parte della garanzia specificamente diretta a coprire gli importi dei dazi liberati dal regolamento definitivo.

44

Di conseguenza, non si può ritenere che la ricorrente abbia dimostrato il proprio interesse a coltivare il presente ricorso nonostante l’adozione del regolamento definitivo.

45

Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso deve essere respinto e che, in ogni caso, non vi è più luogo a statuire su di esso.

46

In tali circostanze, non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Parlamento, né sulla domanda accessoria della ricorrente diretta alla produzione di documenti (v. il precedente punto 14).

Sulle spese

47

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

48

Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, il Parlamento, la ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

Airoldi Metalli SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

Il Parlamento europeo, Airoldi Metalli e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento.

 

Lussemburgo, 30 novembre 2021

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

S. Gervasoni


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.