Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 maggio 2025 –
Confédération nationale du Crédit mutuel e a. / SRB (Contributi ex ante 2020)
(causa T‑446/20)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il 2020 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza
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1. |
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione – Revoca implicita in corso di causa della decisione impugnata – Revoca che produce effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE) (v. punto 20) |
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2. |
Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Decisione che modifica in corso di causa la decisione impugnata – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 24‑26) |
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3. |
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 47) |
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4. |
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 48) |
Dispositivo
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1) |
La decisione SRB/ES/2022/80 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 dicembre 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è annullata nella parte riguardante la Confédération nationale du Crédit mutuel e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato. |
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2) |
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/80 sono mantenuti nella parte concernente la Confédération nationale du Crédit mutuel e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diventa definitiva. |
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3) |
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Confédération nationale du Crédit mutuel e dalle altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato. |
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4) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. |