ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
25 ottobre 2021 ( *1 )
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un pendente (gioielleria) – Mantenimento del disegno o modello comunitario in forma modificata – Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interesse ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T‑329/20,
4B Company Srl, con sede a Montegiorgio (Italia), rappresentata da G. Brogi, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:
Deenz Holding Ltd, con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti), rappresentata da N. Alberti, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2020 (procedimento R 2449/2018-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la 4B Company e la Deenz Holding,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da V. Tomljenović (relatrice), presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2020,
visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2020,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2020,
visto il quesito scritto del Tribunale alle parti e le loro risposte a tale quesito, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 e 26 marzo 2021,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
Il 12 febbraio 2003 la Pianegonda Srl Società Unipersonale, predecessore legale della Deenz Holding Ltd, interveniente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di un modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). |
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2 |
Il disegno o modello comunitario per il quale è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato nelle seguenti vedute: |
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3 |
Il modello contestato consiste in un pendente a forma di cuore allungato caratterizzato dall’incisione della parola «pianegonda» in stampatello maiuscolo sul lato destro nella vista frontale e da una fessura collocata anch’essa nella vista frontale, funzionale all’inserimento del pendente in una collana o catenina. Inoltre, le due piastre piatte che formano il cuore sono unite, lasciando tra di esse un piccolo spazio in cui è anche possibile infilare una collana o catenina. |
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4 |
I prodotti ai quali il modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 11.01 ai sensi dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pendenti (gioielleria)». |
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5 |
Il modello contestato è stato registrato il 1o aprile 2003 come modello comunitario con il numero 2100-0001 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2003/01 della stessa data. |
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6 |
Il 20 febbraio 2007 il modello contestato è stato ceduto ad A. |
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7 |
Il 14 marzo 2017 la 4B Company Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del modello contestato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. |
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8 |
Il motivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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9 |
La domanda di dichiarazione di nullità si basava sull’uso nel modello contestato del marchio denominativo dell’Unione europea PIANEGONDA, di cui la ricorrente è titolare e che è stato registrato il 29 novembre 2000 con il numero 1417625 per prodotti rientranti, in particolare, nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, che comprendono prodotti di gioielleria. |
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10 |
Il 21 agosto 2017, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, A, riconoscendo di essere titolare del modello contestato ne ha chiesto il mantenimento in forma modificata, conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), senza l’incisione della parola corrispondente al marchio denominativo PIANEGONDA. |
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11 |
Il 17 novembre 2017 la ricorrente ha presentato osservazioni opponendosi al mantenimento del modello in forma modificata in quanto, a suo avviso, l’eliminazione del marchio non consentiva di preservare l’identità del modello. |
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12 |
L’8 giugno 2018 il modello contestato è stato ceduto all’interveniente. |
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13 |
Il 15 ottobre 2018 la divisione di annullamento ha respinto la richiesta di mantenimento del modello contestato in forma modificata e ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, dichiarando la nullità integrale del modello contestato, sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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14 |
Il 13 dicembre 2018 l’interveniente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento. Essa ha chiesto l’annullamento di tale decisione e l’accoglimento della sua richiesta di mantenimento del modello contestato in una versione modificata, priva del marchio denominativo PIANEGONDA. |
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15 |
Con decisione del 19 marzo 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ha dichiarato nullo il modello contestato nei limiti in cui usava il marchio denominativo PIANEGONDA e ha accolto la richiesta di mantenimento in forma modificata del modello contestato, disponendone l’iscrizione nel registro e la pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. |
Conclusioni delle parti
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
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18 |
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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19 |
Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale, su proposta del giudice relatore, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata. |
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Pertanto, il Tribunale è tenuto, se del caso, a valutare d’ufficio la questione relativa all’esistenza dell’interesse ad agire del ricorrente [v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio), T‑342/12, EU:T:2014:858, punto 22 e giurisprudenza ivi citata], offrendo al contempo alle parti l’opportunità di esprimersi al riguardo. |
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21 |
Nel caso di specie, avendo le parti presentato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità relativa all’interesse ad agire della ricorrente, il Tribunale decide di pronunciarsi ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura. |
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In risposta al quesito del Tribunale, la ricorrente ha sostenuto di avere un interesse all’annullamento della decisione impugnata in quanto essa si era opposta alla richiesta di mantenimento del modello contestato in forma modificata, atteso che la decisione impugnata non aveva accolto tale opposizione. Inoltre, il modello contestato nella sua forma modificata non rispetterebbe le condizioni previste dal legislatore, in quanto l’eliminazione dell’incisione del marchio PIANEGONDA rimetterebbe in discussione il carattere individuale di tale modello. Per di più, il modello contestato nella sua forma modificata potrebbe essere confuso con il marchio PIANEGONDA, giacché quest’ultimo sarebbe stato da sempre associato alla forma del «cuore» rappresentata da tale modello. |
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23 |
L’interveniente afferma, in sostanza, che la ricorrente non ha più interesse ad agire, poiché, in quanto titolare del marchio PIANEGONDA, i suoi interessi non sono lesi dal modello contestato in forma modificata, il quale non riproduce più detto marchio. |
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24 |
L’EUIPO sostiene che, siccome la causa di nullità invocata dalla ricorrente era quella prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 a motivo della presenza del marchio PIANEGONDA nel modello contestato, l’istanza della ricorrente è già stata pienamente accolta dalla decisione della divisione di annullamento, la cui decisione al riguardo non è stata rimessa in discussione dinanzi alla commissione di ricorso. |
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25 |
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto l’economia del sistema istituito dal regolamento n. 6/2002 e, su questa base, affrontare poi la questione se la ricorrente abbia un interesse ad agire nel caso di specie. |
Sul sistema istituito dal regolamento n. 6/2002
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26 |
Nell’ambito della presente controversia, è opportuno concentrarsi su taluni elementi del sistema istituito dal regolamento n. 6/2002, vale a dire, da un lato, la registrazione di un disegno o modello comunitario e, dall’altro, la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento e il suo mantenimento in forma modificata in forza dell’articolo 25, paragrafo 6, dello stesso regolamento. |
Sulla registrazione di un disegno o modello comunitario
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27 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede quanto segue: «Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale». |
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28 |
Gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 definiscono i due criteri indicati all’articolo 4, paragrafo 1, ossia la novità e il carattere individuale del disegno o modello. |
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29 |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario registrato si considera nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si chiede la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. |
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30 |
Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. |
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31 |
Inoltre, l’articolo 25 del regolamento n. 6/2002 così dispone: «1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi: (...) b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9; (...)
(...) 3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore. (...)». |
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32 |
Inoltre, va rilevato che, a norma dell’articolo 48 del regolamento n. 6/2002, l’EUIPO deve registrare un disegno o modello comunitario se, a seguito dell’esame di cui all’articolo 45 di tale regolamento, constata che la domanda di registrazione soddisfa i requisiti formali per il deposito e che tale domanda non è stata respinta ai sensi dell’articolo 47 dello stesso regolamento. Conformemente al paragrafo 1 del suddetto articolo 47, l’EUIPO respinge la domanda di registrazione se rileva che il disegno o modello richiesto non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a), dello stesso regolamento, ossia l’aspetto del prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche del prodotto stesso, oppure se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. |
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33 |
Per giunta, dal considerando 18 del regolamento n. 6/2002 risulta che tutte le domande che soddisfano i requisiti formali ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito sono iscritte nel registro dei disegni e modelli comunitari. Viene quindi precisato che il sistema di registrazione non è basato su un esame volto a determinare, prima della registrazione, se il disegno o modello soddisfi le condizioni per ottenere la protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per il richiedente. |
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34 |
L’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che «fatto salvo l’articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’[EUIPO] una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato». |
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35 |
Dalle considerazioni suesposte risulta che il sistema istituito dal regolamento n. 6/2002 per la registrazione dei disegni o modelli comunitari si basa sul principio secondo cui tutte le domande che soddisfano i requisiti formali sono iscritte nel registro dei disegni e modelli comunitari. Il corollario di detto principio è che solo a seguito di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato quest’ultimo può essere dichiarato nullo, in particolare se non soddisfa le condizioni fissate agli articoli da 4 a 9 del suddetto regolamento, su richiesta di qualsiasi persona, o se viene utilizzato un segno distintivo anteriore, su richiesta del titolare di tale segno. |
Sulla dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 e sul suo mantenimento in forma modificata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del predetto regolamento
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36 |
Come ricordato al precedente punto 31, in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se, in tale disegno o modello, viene utilizzato un segno distintivo anteriore e il diritto dell’Unione europea o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso. L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 precisa che la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento può essere invocata unicamente dal richiedente o dal titolare del segno distintivo anteriore. |
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37 |
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario registrato dichiarato nullo in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e), f) o g), dello stesso regolamento può essere mantenuto in forma modificata se, in tale forma, esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l’identità. I termini «mantenimento in forma modificata» si riferiscono in particolare alla registrazione accompagnata da una parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero l’iscrizione nel registro di una decisione dell’EUIPO che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario registrato. |
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38 |
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002, un disegno o modello comunitario che sia stato mantenuto in forma modificata è iscritto in tale forma nel registro e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari in seguito a una rinuncia parziale da parte del titolare o all’iscrizione nel registro di una decisione dell’EUIPO che dichiari la parziale nullità del diritto al disegno o modello. |
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39 |
Va quindi osservato che l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, nella parte in cui prevede il mantenimento del disegno o modello oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento, è volto a tutelare gli interessi del titolare di tale disegno o modello. Analogamente, nei limiti in cui tale mantenimento è subordinato ad una rinuncia parziale, a seguito di una dichiarazione di nullità del disegno o modello di cui trattasi a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento in parola, il suddetto paragrafo 6 mira altresì a tutelare gli interessi del titolare del segno il cui uso abbia condotto alla dichiarazione di nullità del disegno o modello nella sua forma iniziale. Inoltre, il fatto stesso di prevedere la possibilità di registrare il disegno o modello di cui trattasi in forma modificata, quale soluzione alternativa alla nullità integrale del disegno o modello, costituisce una modulazione della sanzione prevista per garantirne la proporzionalità. |
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40 |
In altri termini, come correttamente ritenuto dalla commissione di ricorso, l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 consente di mantenere la registrazione di un disegno o modello comunitario eliminando l’elemento viziato da irregolarità. |
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41 |
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se la ricorrente, che aveva chiesto la dichiarazione di nullità del modello contestato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, abbia un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata. |
Sull’interesse ad agire della ricorrente
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42 |
Da una giurisprudenza costante emerge che il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nei limiti in cui tale persona ha un interesse all’annullamento dell’atto impugnato, il che presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del 10 dicembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, T‑195/08, EU:T:2009:491, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). |
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43 |
Nel caso di specie, da un lato, la ricorrente, titolare del marchio denominativo PIANEGONDA, ha chiesto la nullità del modello contestato invocando la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, in quanto in detto modello veniva utilizzato tale marchio. |
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44 |
Pertanto, è giocoforza rilevare che, nella domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente non ha sostenuto che il modello contestato non soddisfaceva i due criteri definiti agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, vale a dire, rispettivamente, quello della novità e quello del carattere individuale del disegno o modello, seppure la possibilità di chiedere, su tale base, la nullità di un disegno o modello comunitario sia offerta a qualsiasi persona fisica o giuridica, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. |
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45 |
Dall’altro lato, come indicato al precedente punto 10, A, il predecessore legale dell’interveniente, titolare del modello contestato, ha chiesto il mantenimento di quest’ultimo in forma modificata, conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e all’articolo 18 del regolamento n. 2245/2002, senza l’incisione della parola corrispondente al marchio denominativo PIANEGONDA. |
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46 |
Pertanto, la divisione di annullamento si è pronunciata su due domande, ossia quella di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente, che è stata accolta, e quella dell’interveniente, nel frattempo subentrata nei diritti di A, che è stata respinta. |
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47 |
Infatti, nel decidere sulla domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente, la divisione di annullamento era tenuta a pronunciarsi sulla questione se un segno anteriore fosse usato nel modello contestato e se il titolare del segno di cui trattasi avesse il diritto di vietarne l’uso. |
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48 |
Nella decisione del 15 ottobre 2018, menzionata al precedente punto 13, la divisione di annullamento ha ravvisato l’esistenza del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PIANEGONDA, il quale era presente nel modello contestato e designava prodotti cui il modello contestato era destinato e, di conseguenza, ha dichiarato nullo tale modello, sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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49 |
Da questo punto di vista, la divisione di annullamento ha accolto la domanda della ricorrente, la quale aveva chiesto unicamente la nullità del modello contestato sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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50 |
Tuttavia, la divisione di annullamento si è anche pronunciata sulla domanda presentata dall’interveniente, titolare del modello contestato, basata sull’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, di mantenere il modello in forma modificata, senza l’incisione della parola corrispondente al marchio denominativo PIANEGONDA. La divisione di annullamento ha respinto tale domanda, dopo aver ovviamente dato alla ricorrente, quale titolare di detto marchio anteriore, l’opportunità di presentare osservazioni. |
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51 |
Pertanto, quando la divisione di annullamento ha respinto la registrazione del modello contestato in forma modificata, lo ha fatto in risposta alla domanda del suo titolare di mantenere la registrazione di siffatto modello, a seguito della rinuncia parziale da parte di detto titolare. |
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52 |
Tale parte della decisione della divisione di annullamento che respinge la registrazione del modello contestato in forma modificata non può quindi essere considerata come una decisione che accoglie una domanda della ricorrente, anche se, nell’ambito delle sue osservazioni, essa si era pronunciata contro il mantenimento del modello contestato in forma modificata, data la presunta mancanza di novità e di carattere individuale di detto modello modificato. |
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53 |
Date tali circostanze, la decisione della divisione di annullamento poteva essere oggetto di un ricorso unicamente ad opera della parte le cui domande non erano state accolte, ossia l’interveniente. |
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54 |
In primo luogo, ne consegue che la ricorrente, le cui istanze erano state accolte dalla divisione di annullamento e che non aveva contestato la decisione di quest’ultima, potrebbe far valere un interesse all’annullamento della decisione della commissione di ricorso unicamente nella misura in cui quest’ultima avesse rimesso in discussione le sue istanze accolte dalla divisione di annullamento. |
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55 |
A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene la decisione impugnata abbia annullato la decisione della divisione di annullamento, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata riproduce nondimeno il dispositivo della decisione della divisione di annullamento nel senso che il modello contestato è dichiarato nullo nei limiti in cui utilizza il marchio anteriore PIANEGONDA. |
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56 |
Pertanto, la domanda della ricorrente all’origine del procedimento di dichiarazione di nullità, diretta a far dichiarare nullo il modello contestato in considerazione dell’uso del marchio anteriore PIANEGONDA, è stata accolta anche dalla decisione impugnata. |
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57 |
Quindi, per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di nullità, sia la decisione impugnata che la decisione della divisione di annullamento sono state a favore della ricorrente. L’annullamento della decisione impugnata non può quindi avere conseguenze giuridiche in capo alla ricorrente, in quanto le istanze da essa presentate nell’ambito della sua domanda di dichiarazione di nullità, basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, sono state pienamente accolte anche dalla commissione di ricorso. |
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58 |
Di conseguenza, il presente ricorso dinanzi al Tribunale, volto all’annullamento della decisione impugnata, adottata dalla commissione di ricorso, non potrà, con il suo esito, procurare alcun beneficio alla ricorrente. |
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59 |
In secondo luogo, se, nell’ambito del ricorso, la ricorrente non può contestare la parte della decisione impugnata che, in sostanza, ha accolto le sue istanze, essa non può neppure chiedere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha accolto la domanda di mantenimento del modello contestato in forma modificata, che era stata presentata dal titolare di quest’ultimo. |
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60 |
Infatti, ammettere una siffatta possibilità significherebbe consentire alla ricorrente un’ingerenza nella parte del procedimento che riguarda la domanda del titolare del modello contestato, e ciò al di là del procedimento che la ricorrente aveva avviato, il quale riguardava una domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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61 |
In terzo luogo, nell’ambito del ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, mentre la sua domanda di dichiarazione di nullità era basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento. Pertanto, con il presente ricorso, la ricorrente mira a modificare l’oggetto della sua domanda di dichiarazione di nullità nonché i motivi invocati a sostegno della stessa. |
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62 |
Orbene, come si evince dalla procedura esposta ai precedenti punti da 30 a 34, per far valere la nullità del modello contestato sulla base della mancanza di carattere individuale, la ricorrente dovrebbe presentare una domanda di annullamento dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO, la quale è competente a decidere sulla fondatezza di tale domanda. Invero, spetta alla divisione di annullamento, nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità, dichiarare la nullità di un disegno o modello registrato, per mancanza di novità o di carattere individuale o per qualsiasi altra causa di nullità. |
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63 |
Dalle considerazioni che precedono discende che la ricorrente non ha alcun interesse all’annullamento della decisione impugnata. |
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64 |
Siffatta conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente. |
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65 |
Infatti, la circostanza che esista un rischio di confusione tra il modello contestato, come modificato, e il marchio PIANEGONDA, ammesso che venga accertato, non è rilevante nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. |
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66 |
Inoltre, le varie circostanze invocate dalla ricorrente sono estranee alla suddetta domanda di dichiarazione di nullità da essa presentata. Il fatto che la ricorrente desideri che il modello sia dichiarato integralmente nullo, in particolare a causa delle controversie che la contrappongono all’interveniente, e persino al di fuori del procedimento che ha dato luogo alla decisione impugnata, non può costituire un interesse reale e attuale ad ottenere l’annullamento di quest’ultima. |
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67 |
Ne consegue che il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile. |
Sulle spese
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68 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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69 |
Poiché l’EUIPO e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 25 ottobre 2021 Il cancelliere E. Coulon La presidente V. Tomljenović |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.