ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

17 marzo 2021 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante – Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Termine di ricorso – Articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 – Articolo 59 del regolamento di procedura – Irricevibilità»

Nella causa T‑160/20,

3M Belgium, con sede in Diegem (Belgio), rappresentata da J.‑P. Montfort e T. Delille, avocats,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECHA/01/2020 dell’ECHA, del 16 gennaio 2020, relativa all’iscrizione dell’acido perfluorobutanesulfonico e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1; rettifica GU 2007, L 136, pag. 3),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh e J. Laitenberger (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

La ricorrente, 3 M Belgium, è la rappresentante esclusiva, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1; rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), della società 3M per tutte le importazioni dell’additivo ignifugo 3MTM Flame Retardant Additive FR‑2025. Tale additivo, che è prodotto da entità giuridiche della società 3M non stabilite nell’Unione europea, è una miscela composta tra il 95 e il 99% in peso dalla sostanza 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato di potassio. Detta sostanza è uno dei sali dell’acido perfluorobutanesulfonico (in prosieguo: il «PFBS»).

2

Il 5 agosto 2019 l’autorità norvegese competente ha sottoposto un fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV del regolamento n. 1907/2006 proponendo l’identificazione del PFBS e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

3

Il 3 settembre 2019, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV di detto regolamento entro il 18 ottobre 2019. La ricorrente ha presentato osservazioni il 18 ottobre 2019.

4

Dopo avere ricevuto osservazioni relative all’identificazione del PFBS e dei suoi sali nell’ambito della consultazione pubblica organizzata a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha rinviato il fascicolo al comitato degli Stati membri (in prosieguo: il «CSM»), ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 7, di detto regolamento.

5

Durante la riunione tenutasi l’11 dicembre 2019, il CSM ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione del PFBS e dei suoi sali come sostanza rispondente ai criteri previsti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, vale a dire le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento n. 1907/2006.

6

Il 16 gennaio 2020 l’ECHA ha adottato la decisione ECHA/01/2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata») con la quale il PFBS e i suoi sali sono stati identificati come sostanza estremamente preoccupante e sono stati inscritti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, come previsto all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»).

7

La decisione impugnata contiene la seguente osservazione relativa all’identificazione del PFBS e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante:

«Le proprietà intrinseche combinate che giustificano l’iscrizione come sostanza per la quale è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che dà adito a un livello di preoccupazione equivalente sono le seguenti: persistenza molto elevata, mobilità elevata in acqua e nel suolo, potenziale elevato di trasporto a lunga distanza e difficoltà di bonifica e purificazione delle acque nonché bioaccumulo moderato nell’uomo. I gravi effetti probabili osservati per la salute umana e l’ambiente sono i seguenti: squilibri ormonali tiroidei e tossicità per la riproduzione osservati nei roditori ed effetti sul fegato, sui reni e sul sistema ematologico nei ratti, perturbazioni ormonali ed effetti sulla riproduzione nei pesci medaka marini ed effetti sull’espressione dei ricettori ormonali nei girini. Considerati nel loro insieme, tali elementi conducono ad un potenziale molto elevato di effetti irreversibili».

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2020, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Essa chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte concernente la voce relativa al PFBS e ai suoi sali, vale a dire l’identificazione del PFBS e dei suoi sali come sostanza estremamente preoccupante, nonché l’osservazione, contenuta in tale decisione, relativa a detta identificazione;

condannare l’ECHA alle spese sostenute nel presente procedimento.

9

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2020, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento;

condannare la ricorrente alle spese di tutte le parti.

10

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2020, il Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

11

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o settembre 2020, la ricorrente ha presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità chiedendo che il Tribunale voglia:

respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento.

12

Il 21 ottobre 2020 il Tribunale (Ottava Sezione), su proposta del giudice relatore e nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto all’ECHA un quesito scritto, invitandola a rispondere per iscritto.

13

Il 29 ottobre 2020 l’ECHA ha presentato la propria risposta al quesito del Tribunale.

14

Il 3 novembre 2020 il Tribunale ha fissato un termine alla ricorrente per presentare osservazioni su tale risposta.

15

Il 12 novembre 2020 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su tale risposta.

In diritto

16

In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, su richiesta del convenuto, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.

17

Nel caso di specie, poiché l’ECHA ha chiesto che sia statuito sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire sul ricorso senza proseguire il procedimento e, nonostante la domanda in tal senso formulata dalla ricorrente, senza aprire la fase orale del procedimento sull’eccezione di irricevibilità.

18

A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, l’ECHA sostiene che il ricorso è stato proposto tardivamente. L’ECHA considera che il termine di due mesi per proporre un ricorso a decorrere dalla pubblicazione dell’atto, previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, e aumentato del termine di dieci giorni in ragione della distanza previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura, deve essere calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione impugnata, vale a dire, nella fattispecie, a decorrere dal 16 gennaio 2020. Di conseguenza, tale termine sarebbe scaduto il 26 marzo 2020 e il ricorso, proposto il 27 marzo 2020, sarebbe irricevibile in quanto tardivo.

19

La ricorrente sostiene, per contro, che il suo ricorso è ricevibile.

Sulla pubblicazione della decisione impugnata

20

L’ECHA fa valere di avere pubblicato sul suo sito Internet l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate comprensivo del PFBS e una copia della decisione impugnata il 16 gennaio 2020, conformemente all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006. A sostegno di tale affermazione, essa rinvia al suo sito Internet, sul quale tale data apparirebbe come la data dell’iscrizione di detta sostanza nell’elenco delle sostanze candidate. Rinvia inoltre al suo comunicato stampa in pari data nel quale è indicato che essa ha aggiornato l’elenco delle sostanze candidate al fine di includervi, in particolare, il PFBS e i suoi sali e che la decisione di includere tale sostanza è stata adottata con la partecipazione del CSM.

21

Nella sua risposta al quesito del Tribunale, l’ECHA ha presentato, in aggiunta, elementi probatori supplementari che indicano che il comunicato stampa era stato inviato mediante messaggio di posta elettronica il 16 gennaio 2020 a 13940 destinatari (per 13890 dei quali con successo), un articolo parimenti datato 16 gennaio 2020 sull’iscrizione, in particolare, del PFBS e dei suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate pubblicato sul sito Internet di ChemicalWatch, nonché metadati conservati nell’applicazione «Dissemination Platform» utilizzata dall’ECHA per la pubblicazione delle informazioni sul suo sito Internet. Tali metadati riguardano, secondo l’ECHA, la voce relativa al PFBS e ai suoi sali e indicano una pubblicazione del 16 gennaio 2020 nonché una sola pubblicazione successiva, del 26 giugno 2020, che, secondo l’ECHA, è stato il risultato di un aggiornamento per ragioni tecniche.

22

La ricorrente fa valere che l’ECHA, a sostegno della sua affermazione secondo cui la pubblicazione della decisione impugnata sul suo sito Internet ha avuto luogo il 16 gennaio 2020, si è limitata a rinviare, da un lato, al medesimo sito, sul quale tale data appare come la data dell’iscrizione della sostanza in questione nell’elenco delle sostanze candidate e, dall’altro, a un comunicato stampa parimenti datato 16 gennaio 2020 e concernente l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate che tuttavia non conteneva la decisione impugnata.

23

Secondo la ricorrente, la data di pubblicazione effettiva sul sito Internet dell’ECHA non può essere verificata, sebbene l’elenco delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA contenga una copia della decisione impugnata, recante la data del 16 gennaio 2020, e indichi che l’iscrizione del PFBS in detto elenco ha avuto luogo a questa stessa data. Non esisterebbero norme o meccanismi che assicurino l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità delle decisioni pubblicate sul sito Internet dell’ECHA quali le norme che sarebbero previste per la pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dal regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013, L 69, pag. 1). Essa sostiene che l’emissione di un comunicato stampa o l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate non può equivalere ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta ufficiale. Ad avviso della ricorrente, la domanda dell’ECHA diretta al rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso in quanto irricevibile non contiene quindi i documenti invocati a sostegno di tale domanda, il che sarebbe in contrasto con i requisiti risultanti dall’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

24

Inoltre, secondo la ricorrente, la data di adozione di una decisione di identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante non corrisponde sempre alla data in cui tale sostanza viene inclusa nell’elenco delle sostanze candidate o alla data di pubblicazione di detto elenco aggiornato. A tale proposito, essa prende ad esempio il caso dell’identificazione come sostanza estremamente preoccupante del 4‑tert‑butilfenolo, in cui la data di adozione della decisione di cui trattasi e la data di pubblicazione di tale decisione non coincidevano.

25

La ricorrente ritiene inoltre che, poiché si tratta di un atto regolamentare, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all’articolo 279 TFUE. Essa sostiene che gli atti giuridici non sono opponibili ai singoli se non sono stati debitamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Tenuto conto del fatto che l’ECHA non ha pubblicato la decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale, il termine per proporre un ricorso nei suoi confronti non avrebbe neppure iniziato a decorrere e pertanto non avrebbe iniziato a decorrere all’asserita data di pubblicazione della decisione impugnata sul sito Internet dell’ECHA.

26

La ricorrente sostiene che, di conseguenza, gli elementi di prova presentati dall’ECHA non dimostrano che la decisione impugnata sia stata effettivamente pubblicata il 16 gennaio 2020, in quanto l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA costituirebbe un’operazione distinta dalla pubblicazione della decisione impugnata su tale sito. Inoltre, i metadati non dimostrerebbero né quali documenti siano stati pubblicati e in occasione di quale aggiornamento né, in particolare, che la decisione impugnata sia stata pubblicata il 16 gennaio 2020.

27

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, gli argomenti della ricorrente relativi alla validità della modalità di pubblicazione e, successivamente, gli argomenti delle parti relativi alla data di pubblicazione.

Sulla validità della modalità di pubblicazione

28

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata avrebbe dovuto essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale, occorre rilevare che la nozione di «pubblicazione» figurante all’articolo 263, sesto comma, TFUE non deve, necessariamente e in tutti i casi, corrispondere alla nozione di «pubblicazione» di cui all’articolo 297 TFUE.

29

Da un lato, tale constatazione è corroborata dal fatto che, contrariamente a quanto avviene nel caso dell’articolo 297 TFUE, dal testo dell’articolo 263 TFUE non risulta che la nozione di «pubblicazione» di cui a quest’ultima disposizione riguardi solo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 30). L’articolo 263, sesto comma, TFUE è redatto in modo da evocare la pubblicazione degli atti in generale (sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 31). Inoltre, nella sentenza del 10 settembre 2019, Polonia/Commissione (T‑883/16, con impugnazione pendente, EU:T:2019:567, punto 37), il Tribunale ha già dichiarato che il termine per proporre un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento di una decisione della Commissione europea aveva iniziato a decorrere, in tale procedimento, alla data di pubblicazione di detta decisione sul sito Internet di quest’ultima.

30

Dall’altro, se pure è vero che la Corte ha proceduto a una lettura combinata degli articoli 263 TFUE e 297 TFUE per interpretare l’articolo 263, sesto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punto 36; del 17 maggio 2017,Portogallo/Commissione, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, punto 36, e del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 36), le cause che hanno dato luogo a tali sentenze vertevano sul carattere subordinato del criterio della pubblicazione rispetto a quello della notifica dell’atto al suo destinatario ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e non, come nel caso di specie, sull’interpretazione del solo criterio della pubblicazione. Ad ogni modo, in dette sentenze, la Corte non ha dichiarato che la nozione di «pubblicazione» figurante in quest’ultima disposizione debba necessariamente e in tutti i casi corrispondere alla nozione di «pubblicazione» di cui all’articolo 297 TFUE.

31

Inoltre, l’argomentazione della ricorrente relativa al carattere non verificabile di una diffusione sul sito Internet dell’ECHA rispetto a una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale equivale a privare di utilità ogni altra forma di pubblicazione che non risponda ai requisiti applicabili ad una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Orbene, il fatto che il legislatore dell’Unione, adottando il regolamento n. 216/2003, abbia inteso disciplinare la pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale non implica che requisiti analoghi debbano disciplinare la diffusione sul sito Internet dell’ECHA e, peraltro, ciò non emerge né dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, né da alcuna altra disposizione del diritto applicabile.

32

Quanto al fatto che la ricorrente, nelle sue osservazioni sulla risposta dell’ECHA, richiami la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 22 gennaio 1997, Opel Austria/Consiglio (T‑115/94, EU:T:1997:3, punto 124), secondo cui il principio della certezza del diritto esige che ogni atto delle istituzioni che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, è sufficiente, in ogni caso, constatare che dal punto 4 della decisione impugnata risulta chiaramente che essa ha effetto il 16 gennaio 2020 e, dall’elenco delle sostanze candidate, che il PFBS e i suoi sali sono stati iscritti in detto elenco il 16 gennaio 2020, fermo restando che, poiché detta decisione è priva di destinatario, la data di decorrenza degli effetti di detta decisione non dipendeva dalla sua notifica a un destinatario, né peraltro dalla sua notifica alla ricorrente.

33

Il Tribunale constata poi che, a differenza dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il regolamento n. 1907/2006 prevede una modalità di pubblicazione specifica. Infatti, l’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 prevede che l’ECHA pubblica e aggiorna sul suo sito Internet l’elenco delle sostanze candidate non appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza in detto elenco.

34

Nel caso di specie non occorre stabilire se l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate sul sito Internet dell’ECHA sia la pubblicazione pertinente che fa decorrere il termine di ricorso contro un atto di identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑626/11 P, EU:C:2013:595, punti 31 e segg.) o se, come afferma la ricorrente, la decisione impugnata, che non indica alcun destinatario specifico, sia distinta dall’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate, e l’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006 prevede una pubblicazione sul sito Internet dell’ECHA solo per quest’ultima, suggerendo in tal modo che la data di pubblicazione della decisione del direttore esecutivo dell’ECHA è decisiva per calcolare il dies a quo del termine. Infatti, le decisioni del direttore esecutivo dell’ECHA che dispongono l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate sono pubblicate solo in tale elenco. Pertanto, la data di pubblicazione di una decisione siffatta corrisponde a quella della pubblicazione dell’elenco delle sostanze candidate attualizzato.

35

Dalle considerazioni che precedono risulta, da un lato, che l’ECHA poteva validamente procedere alla pubblicazione della decisione impugnata sul suo sito Internet e, più in particolare, nella voce, inclusa nell’elenco delle sostanze candidate, relativa al PFBS e ai suoi sali e, dall’altro, che tale pubblicazione poteva far decorrere il termine di ricorso di due mesi di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. Occorre ora esaminare gli elementi di prova presentati dall’ECHA per dimostrare che detta pubblicazione è intervenuta il 16 gennaio 2020.

Sulla data di pubblicazione della decisione impugnata

36

A tale proposito, si deve constatare che, nelle sue osservazioni sulla domanda dell’ECHA di statuire sull’irricevibilità del ricorso, la ricorrente sostiene essenzialmente che, in ragione della modalità di pubblicazione della decisione impugnata, la data di pubblicazione di tale decisione non può essere verificata.

37

Il Tribunale rileva che l’ECHA ha presentato documenti che contengono metadati estratti dalla piattaforma da essa utilizzata per diffondere informazioni sul suo sito Internet. Da tali metadati risulta che l’ECHA ha proceduto a due pubblicazioni sul suo sito Internet relative al PFBS e ai suoi sali, nella fattispecie una il 16 gennaio 2020 e l’altra il 26 giugno 2020, cosicché la decisione impugnata potrebbe essere stata messa a disposizione del pubblico, su tale sito Internet, in ciascuna delle due date suddette. Tuttavia, la ricorrente non contesta di aver potuto disporre di tale decisione, a partire da detto sito Internet, a una data anteriore al deposito del ricorso, vale a dire il 27 marzo 2020 e, pertanto, anteriore al 26 giugno 2020. Ne risulta che la decisione impugnata è stata necessariamente pubblicata sul sito Internet dell’ECHA alla prima delle suddette date, vale a dire il 16 gennaio 2020.

38

Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente nelle sue osservazioni sulla risposta dell’ECHA al quesito del Tribunale, i metadati presentati dall’ECHA riguardano la voce relativa al PFBS e ai suoi sali, in quanto dagli elementi di prova presentati da detta agenzia risulta che tali metadati riguardano l’identificativo «0b0236e183da8013» e che tale identificativo corrisponde al PFBS e ai suoi sali. Peraltro, detto identificativo appare segnatamente all’indirizzo Internet della voce relativa al PFBS e ai suoi sali nell’elenco delle sostanze candidate (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e183da8013).

39

Inoltre, il comunicato stampa relativo all’inclusione, in particolare, della sostanza in questione nell’elenco delle sostanze candidate, il suo invio a 13940 destinatari (per 13890 dei quali con successo) e l’articolo pubblicato sul sito Internet di ChemicalWatch in reazione a tale pubblicazione, tutti datati 16 gennaio 2020, tendono parimenti a corroborare l’affermazione dell’ECHA secondo la quale il PFBS e i suoi sali sono stati iscritti nell’elenco delle sostanze candidate aggiornato il 16 gennaio 2020.

40

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente fondato sulla circostanza secondo cui la data di adozione di una decisione relativa all’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante non corrisponde sempre a quella dell’atto di esecuzione diretto ad includere tale sostanza nell’elenco delle sostanze candidate, né a quella della pubblicazione di una versione attualizzata di tale elenco, siffatta circostanza non è tale di per sé da suscitare dubbi riguardo alla data di pubblicazione di una versione attualizzata di detto elenco né, conseguentemente, riguardo alla data di pubblicazione di una decisione quale la decisione impugnata.

41

Infatti, l’adozione di una decisione di identificazione, l’eventuale adozione di un atto di mera esecuzione che dà attuazione alla decisione di identificazione nonché la pubblicazione della versione attualizzata dell’elenco delle sostanze candidate costituiscono tre fatti distinti, sicché la circostanza che le date alle quali sono sopravvenuti singolarmente tali fatti non coincidano non può giustificare la messa in dubbio dell’effettività della data in cui è sopravvenuto uno di essi. Per quanto riguarda più in particolare l’iscrizione del 4-tert-butilfenolo nell’elenco delle sostanze candidate, è sufficiente rilevare, da un lato, che la voce, sul sito Internet dell’ECHA, relativa a tale sostanza contiene due atti distinti, nella fattispecie la decisione di identificazione adottata dalla Commissione e l’atto di mera esecuzione adottato da detta agenzia, e, dall’altro, che la «data di inclusione» figurante in tale voce, vale a dire il 16 luglio 2019, corrisponde alla data, prevista dal menzionato atto di esecuzione, per la pubblicazione di una versione attualizzata di detto elenco. In ogni caso, occorre rilevare che, per quanto riguarda la sostanza in discussione nel caso di specie, vale a dire il PFBS e i suoi sali, la data di adozione della decisione impugnata corrisponde alla data di entrata in vigore di detta decisione e alla «data di inclusione» figurante sul sito Internet dell’ECHA, vale a dire il 16 gennaio 2020.

42

Tenuto conto degli elementi forniti dall’ECHA a sostegno della sua richiesta di statuire sull’irricevibilità del ricorso e nella sua risposta al quesito del Tribunale, nonché dell’assenza di qualsiasi elemento idoneo a suscitare dubbi quanto alla data di pubblicazione della decisione impugnata e di aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate, il Tribunale conclude che è stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che detta decisione e la voce, in tale elenco, relativa al PFBS e ai suoi sali sono state pubblicate il 16 gennaio 2020 sul sito Internet dell’ECHA.

43

Infine, per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento di procedura fatti valere dalla ricorrente, il Tribunale rileva che, ai sensi di detta disposizione, gli atti invocati a sostegno di una domanda di statuire sull’irricevibilità di un ricorso devono essere allegati a tale domanda, e non presentati separatamente. Tuttavia, l’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento di procedura non può essere interpretato nel senso che impone di presentare taluni atti specifici a sostegno di una domanda siffatta. Spetta invece al Tribunale esaminare se gli argomenti e gli atti presentati a sostegno di una simile domanda fondino in misura giuridicamente sufficiente l’irricevibilità del ricorso.

44

Ad ogni modo, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che il Tribunale dovrebbe limitarsi a verificare, sulla sola base dei documenti allegati a una domanda siffatta, se il termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, sia stato rispettato. Una simile interpretazione non sarebbe conforme alla costante giurisprudenza secondo cui tale termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare d’ufficio se esso sia stato rispettato (sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punti 3839).

Sul calcolo del termine di ricorso e l’articolo 59 del regolamento di procedura

45

L’ECHA sostiene che l’articolo 59 del regolamento di procedura, ai sensi del quale il dies a quo del termine di ricorso deve essere posticipato di quattordici giorni quando il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale, non è applicabile nel caso di specie. La sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), non rimetterebbe in discussione tale constatazione, in quanto detta sentenza riguarderebbe l’articolo che ha preceduto l’attuale articolo 59 del regolamento di procedura, vale a dire l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, che sarebbe considerevolmente diverso, quanto a titolo e tenore letterale, rispetto all’articolo attualmente in vigore. La giurisprudenza del Tribunale successiva alla riforma del regolamento di procedura dimostrerebbe peraltro che detto articolo 59 non si applica ai casi come quello di specie, nei quali gli atti impugnati non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

46

La ricorrente sostiene che il termine supplementare di quattordici giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura è applicabile nel caso di specie, da un lato, in quanto la decisione impugnata avrebbe dovuto essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale o, dall’altro, in quanto l’articolo 59 del regolamento di procedura sarebbe applicabile a qualsiasi atto pubblicato unicamente su Internet.

47

La ricorrente fa valere che gli insegnamenti della sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), sono ancora applicabili nel caso di specie, sebbene riguardino l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che nel frattempo è stato sostituito. In mancanza dell’espressa esclusione di altre forme di pubblicazione, la formulazione dell’attuale articolo 59 del regolamento di procedura non limiterebbe il suo ambito di applicazione ai soli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, la ratio legis del termine supplementare accordato dall’articolo 59 del regolamento di procedura si applicherebbe a tutti gli atti pubblicati, in opposizione agli atti notificati, e non giustificherebbe una disparità di trattamento tra gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quelli che sono pubblicati esclusivamente su Internet.

48

Inoltre, la ricorrente sostiene che un’interpretazione dell’articolo 59 del regolamento di procedura nel senso che esso riguarda solamente gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale configurerebbe una discriminazione ingiustificata nei confronti degli atti pubblicati su Internet. Secondo la ricorrente, siffatta discriminazione sarebbe ancor più grave in quanto esistono situazioni nelle quali la decisione di identificare una sostanza come estremamente preoccupante viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale, segnatamente quando una decisione siffatta è adottata dalla Commissione in assenza di un accordo unanime del CSM sull’identificazione delle sostanze come estremamente preoccupanti. Inoltre, la ricorrente fa valere che il tenore letterale dell’articolo 50 del regolamento di procedura della Corte è tuttora simile a quello dell’articolo 102 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e che la sua interpretazione potrebbe pertanto essere analoga all’interpretazione adottata nella sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594). Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 59 del regolamento di procedura sostenuta dall’ECHA comporterebbe una differenza di trattamento ingiustificata tra i ricorsi proposti dinanzi alla Corte e quelli proposti dinanzi al Tribunale.

49

A tale proposito, l’articolo 59 del regolamento di procedura, intitolato «Ricorso contro un atto di un’istituzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», dispone quanto segue:

«Quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione».

50

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine per proporre il presente ricorso non doveva essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione impugnata. Infatti, l’articolo 59 del regolamento di procedura si applica, secondo il suo titolo e il suo tenore letterale, solo agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

51

L’argomento della ricorrente secondo cui non esisterebbe alcuna differenza oggettiva tra gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale e gli atti pubblicati unicamente su Internet deve essere respinto. In primo luogo, esiste una differenza oggettiva fra tali atti, vale a dire la forma della pubblicazione, da un lato, sul sito Internet dell’ECHA e, dall’altro, nella Gazzetta ufficiale. Il Tribunale poteva legittimamente stabilire norme specifiche che estendessero il termine di ricorso solo per gli atti delle istituzioni pubblicati nella Gazzetta ufficiale. In secondo luogo, la decisione impugnata è stata pubblicata unicamente sul sito Internet dell’ECHA, cosicché tutti i potenziali ricorrenti disponevano del medesimo termine di ricorso. In terzo luogo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o sul sito Internet dell’ECHA di una decisione relativa all’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante e, pertanto, l’applicazione o meno dell’articolo 59 del regolamento di procedura non rientra in una scelta dell’ECHA, bensì deriva dal fatto che una simile decisione è adottata da quest’ultima o dalla Commissione, secondo i casi previsti all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

52

È vero che la Corte, nella sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), ha dichiarato che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ai sensi del quale, «[q]uando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre[va] dalla pubblicazione dell’atto, tale termine [doveva] essere calcolato, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», si applicava anche alle pubblicazioni dell’ECHA su Internet.

53

Tuttavia, occorre distinguere il caso di specie da quello che ha dato luogo alla sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594). Infatti, in primo luogo, occorre sottolineare che, se la Corte ha potuto considerare, al punto 31 di detta sentenza, che il riferimento alla Gazzetta ufficiale nella seconda parte della frase dell’articolo 102 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 poteva spiegarsi con il semplice fatto che una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale era l’unica concepibile all’epoca dell’adozione del suddetto regolamento di procedura, tale considerazione non può valere per l’articolo 59 del regolamento di procedura, che è stato adottato il 4 marzo 2015, ossia a una data in cui era concepibile una pubblicazione su Internet, distinta da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sia nell’edizione elettronica che nell’edizione cartacea.

54

In secondo luogo, il titolo e il tenore letterale dell’articolo 59 del regolamento di procedura non sono ambigui e si riferiscono esclusivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Pertanto, diversamente da quanto la Corte ha potuto considerare nella sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), in relazione ai dubbi cui avrebbe potuto dare luogo la formulazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la ricorrente non può invocare tali dubbi riguardo all’articolo 59 del regolamento di procedura.

55

Inoltre, l’articolo 59 del regolamento di procedura è stato modificato, durante il procedimento sfociato nella riforma di detto regolamento, proprio al fine di limitare l’ambito di applicazione del termine supplementare di quattordici giorni previsto dall’articolo 102 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Infatti, mentre nel progetto di regolamento di procedura del Tribunale, del 14 marzo 2014, la versione prevista inizialmente dell’articolo 59 era intitolata «Ricorso contro un atto pubblicato di un’istituzione» e il tenore di detta versione in tale progetto era quasi identico a quello dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il titolo e il tenore letterale della versione dell’articolo 59 del regolamento di procedura infine adottati si discostano palesemente da quelli della versione prevista inizialmente.

56

Inoltre, e come giustamente fatto valere dall’ECHA, il Tribunale ha già dichiarato che l’articolo 59 del regolamento di procedura trova applicazione soltanto nel caso in cui il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorra dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2019, Romania/Commissione, T‑530/18, EU:T:2019:269, punto 33). Oltre a ciò, in un procedimento vertente su una domanda di annullamento di una decisione pubblicata sul sito Internet della Commissione, il Tribunale ha calcolato il termine di ricorso a partire dalla data di detta pubblicazione, e non a partire dalla fine dei quattordici giorni successivi a tale data (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, Polonia/Commissione, T‑883/16, con impugnazione pendente, EU:T:2019:567, punto 37).

57

Infine, contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente, la differenza tra la formulazione dell’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale e quella dell’articolo 50 del regolamento di procedura della Corte non costituisce una discriminazione ingiustificata. Conformemente all’articolo 63 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il regolamento di procedura del Tribunale e il regolamento di procedura della Corte sono atti diversi, adottati da giudici diversi, che disciplinano procedure diverse dinanzi a organi giurisdizionali distinti e pertanto non sono – né devono necessariamente essere – identici.

58

Ne consegue che il termine di ricorso doveva essere calcolato a partire dal 17 gennaio 2020, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura. Il termine di due mesi è quindi scaduto il 16 marzo 2020, dato che, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire da cui il termine dev’essere calcolato. Tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza che deve essere aggiunto ai termini processuali ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura, si deve constatare che il termine di ricorso è scaduto il 26 marzo 2020.

59

Di conseguenza, il ricorso in esame, presentato il 27 marzo 2020, non è stato proposto entro i termini impartiti dal regolamento di procedura.

Sull’esistenza di un errore scusabile

60

L’ECHA sostiene che la ricorrente non ha dimostrato che la tardività del ricorso fosse giustificata in ragione dell’esistenza di un errore scusabile oppure di un caso fortuito o di forza maggiore.

61

In particolare, l’ECHA fa valere che la ricorrente non può invocare l’esistenza di un errore scusabile per giustificare una deroga al regime dei termini. Nel caso di specie, né il comportamento dell’ECHA né quello della Corte sarebbero stati tali da indurre la ricorrente a credere di poter ancora proporre il presente ricorso il 27 marzo 2020. In particolare, la sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), non sarebbe stata tale da generare una simile confusione, dato che, al momento della proposizione del ricorso, l’articolo 59 del regolamento di procedura, il cui testo precisa che esso si applica solo ai ricorsi proposti contro atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale, era già in vigore e pubblicamente accessibile da oltre quattro anni.

62

Secondo la ricorrente, quand’anche il Tribunale dichiarasse la tardività del ricorso, tale ritardo risulterebbe dall’esistenza di un errore scusabile. Essa sostiene che, alla luce della sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), poteva considerare che il termine di quattordici giorni previsto all’articolo 59 del regolamento di procedura si applicasse a un ricorso di annullamento diretto contro un atto pubblicato su Internet. Adduce inoltre la confusione esistente intorno alla data di pubblicazione della decisione impugnata a causa della prassi dell’ECHA. A suo avviso, tale confusione, in mancanza di ragioni imperative in senso contrario, non potrebbe determinare la decadenza e quindi privarla del suo diritto a un ricorso giurisdizionale.

63

A tal riguardo, occorre rammentare anzitutto che la rigorosa applicazione delle norme di procedura, comprese le norme relative ai termini di ricorso, risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 38 e giurisprudenza citata).

64

Quanto al fatto che la ricorrente sostiene di avere commesso un errore scusabile riguardo alla valutazione del termine di ricorso, occorre rammentare che risulta dalla giurisprudenza della Corte che, nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile deve essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 36 e giurisprudenza citata).

65

Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 adottata dalla Corte nella sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), non è tale da dimostrare il carattere scusabile dell’errore commesso dalla ricorrente per quanto riguarda l’articolo 59 del regolamento di procedura. Infatti, detto articolo è applicabile dal 1o luglio 2015, data in cui è entrato in vigore l’attuale regolamento di procedura. Orbene, come spiegato supra ai punti 48 e segg., risulta, in particolare, dal tenore e dal titolo di detto articolo che esso riguarda esclusivamente gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

66

Nei limiti in cui la ricorrente fa valere una confusione riguardo alla data di pubblicazione della decisione impugnata in ragione della prassi seguita dall’ECHA, occorre rilevare che la pubblicazione, sul sito Internet di tale agenzia, di decisioni relative all’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante costituisce per l’appunto una prassi di lunga data di detta agenzia. Inoltre, tutti i dati disponibili e accessibili sul sito Internet dell’ECHA indicano che la pubblicazione di cui trattasi ha effettivamente avuto luogo il 16 gennaio 2020, in particolare la «data di inclusione» menzionata nella voce relativa al PFBS e ai suoi sali, la data in cui la decisione impugnata ha preso effetto nonché la data del comunicato stampa.

67

Di conseguenza, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l’ECHA avrebbe tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

68

Oltre a ciò, la ricorrente non ha né invocato né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito al Tribunale di derogare al termine in questione sul fondamento dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

69

Da tutto quanto precede risulta che occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile a causa della sua tardività.

70

Conformemente all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, di detto regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. Inoltre, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’intervento rimane privo di oggetto quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

71

Poiché nel caso di specie l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA è stata accolta e, pertanto, la presente ordinanza conclude il procedimento, non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal CEFIC.

Sulle spese

72

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’ECHA, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, ad eccezione di quelle relative alla domanda di intervento.

73

Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, l’istante e le parti principali sopportano ognuno le proprie spese relative all’istanza di intervento. Di conseguenza, il CEFIC, la ricorrente e l’ECHA sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alla domanda di intervento.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento del Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC).

 

3)

La 3M Belgium è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.

 

4)

La 3M Belgium, l’ECHA e il CEFIC sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alla domanda di intervento.

 

Lussemburgo, 17 marzo 2021

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

J. Svenningsen


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.