Causa T‑24/20
Oriol Junqueras i Vies
contro
Parlamento europeo
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2020
«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Annuncio da parte del presidente del Parlamento europeo della constatazione di vacanza del seggio di un deputato europeo – Domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Atti non impugnabili – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici – Annuncio da parte del presidente del Parlamento europeo della constatazione di vacanza del seggio di un deputato europeo – Atto meramente informativo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 48‑50, 68, 71‑73, 90)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Asserito rigetto, da parte del presidente del Parlamento europeo, di una domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 7‑9)
(v. punti 52, 107, 108, 110, 111, 113‑115, 137)
Parlamento europeo – Elezioni – Competenza degli Stati membri – Procedura elettorale – Decisione delle autorità nazionali che constata la vacanza del seggio di un deputato europeo, sulla base delle disposizioni nazionali – Difetto di competenza del Parlamento a controllare tale decisione
(Artt. 5, § 1, e 13, § 2, TUE; atto relativo all’elezione dei deputati al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, artt. 7, § 3, 8, 12 e 13, §§ 1 e 3; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 3, § 3, e 4, § 4, comma 2)
(v. punti 59, 60, 63‑67)
Parlamento europeo – Competenze – Principio della gerarchia delle norme – Interpretazione del regolamento interno del Parlamento consistente nel riconoscere all’istituzione competenze non riconosciute dall’atto elettorale – Esclusione
(Atto relativo all’elezione dei deputati al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 4, § 7)
(v. punti 77‑79)
Parlamento europeo – Competenze – Decisione delle autorità nazionali che constata la vacanza del seggio di un deputato europeo sulla base delle disposizioni nazionali – Competenza del Parlamento a pronunciarsi sull’inesattezza materiale della vacanza del seggio – Assenza
(Regolamento interno del Parlamento europeo, art. 4, § 2, comma 2, § 4, commi 1 e 2, e § 7)
(v. punti 81‑84)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Silenzio o inerzia di un’istituzione – Mancanza di risposta del presidente del Parlamento europeo a una domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Equiparazione a una decisione implicita di rifiuto – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 103‑106)
Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Immunità – Obbligo delle autorità nazionali di rispettare le immunità dei deputati europei direttamente discendenti dall’acquisizione di tale qualità – Iniziativa del presidente del Parlamento per confermare l’immunità di un deputato europeo – Irrilevanza ai fini di tale obbligo
(Atto relativo all’elezione dei deputati al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 8)
(v. punti 120, 121)
Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Immunità – Iniziativa del presidente del Parlamento per confermare l’immunità di un deputato europeo – Vincolatività nei confronti delle autorità nazionali – Assenza
(Atto relativo all’elezione dei deputati al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 8 e 9)
(v. punti 120‑122, 124, 125)
Sintesi
Il ricorrente, sig. Oriol Junqueras i Vies, politico catalano, era stato sottoposto a custodia cautelare in Spagna nell’ambito di un procedimento penale avviato a suo carico a motivo della sua partecipazione all’organizzazione del referendum sull’autodeterminazione tenutosi nel 2017 nella comunità autonoma della Catalogna. Durante la fase di giudizio di tale procedimento, egli è stato eletto al Parlamento europeo alle elezioni del 26 maggio 2019.
In seguito alla sentenza del 14 ottobre 2019, con cui il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha condannato l’interessato a una pena di tredici anni di detenzione nonché, per lo stesso periodo, alla pena dell’interdizione assoluta dai pubblici uffici, il comitato elettorale centrale ha dichiarato, con decisione del 3 gennaio 2020, l’ineleggibilità del ricorrente. Inoltre, con ordinanza del 9 gennaio 2020, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha constatato che, tenuto conto della sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies ( 1 ), non era necessario rivolgere al Parlamento una domanda di revoca dell’immunità di cui avrebbe beneficiato il ricorrente in qualità di deputato europeo, in particolare dato che, quando il ricorrente era stato proclamato eletto, la fase orale del procedimento penale che lo riguardava era giunta al termine e aveva avuto inizio la fase in camera di consiglio. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha precisato che il ricorrente, avendo ottenuto la qualità di deputato europeo nel momento in cui il procedimento penale si trovava già in fase di giudizio, non poteva invocare un’immunità per ostacolare la prosecuzione di tale procedimento. Inoltre, una deputata europea ha nel frattempo chiesto al presidente del Parlamento, a nome del ricorrente, di prendere urgentemente un’iniziativa, sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento, volta a confermare l’immunità del ricorrente, e di rifiutare di dichiarare vacante il suo seggio.
Durante la seduta plenaria del 13 gennaio 2020 il presidente del Parlamento ha annunciato, a seguito della decisione del comitato elettorale centrale e dell’ordinanza del Tribunal Supremo (Corte suprema) summenzionate, la constatazione della vacanza del seggio del ricorrente.
Con il suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha chiesto di annullare sia detto annuncio del presidente del Parlamento relativo alla constatazione della vacanza del suo seggio, sia l’asserito rigetto, da parte del medesimo, della domanda di una deputata europea di prendere un’iniziativa volta a confermare la sua immunità.
Il Tribunale constata che nessuno di questi due atti può essere considerato un atto impugnabile e, di conseguenza, respinge il ricorso del ricorrente in quanto irricevibile.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda la constatazione, annunciata dal presidente del Parlamento, della vacanza del seggio del ricorrente, il Tribunale osserva che il Parlamento non dispone di alcuna competenza a controllare la decisione delle autorità di uno Stato membro che dichiara la decadenza del mandato di un deputato europeo in applicazione del diritto nazionale e la decisione di vacanza del seggio che ne deriva, essendo l’istituzione semplicemente informata di tale vacanza da parte delle autorità nazionali. Il Tribunale aggiunge che il Parlamento non dispone neppure della facoltà di rifiutare di tener conto della decisione delle autorità nazionali che constata la suddetta vacanza.
Pertanto, nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del Parlamento si è limitato a informare l’istituzione di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente dalle decisioni delle autorità spagnole. Tenuto conto del suo carattere puramente informativo, tale constatazione non può quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento.
Peraltro, il Tribunale ricorda che la verifica del rispetto, da parte delle autorità nazionali, delle procedure previste dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione non rientra nella competenza del Parlamento, bensì in quella dei giudici spagnoli e, se del caso, della Corte di giustizia quando quest’ultima è investita di un ricorso per inadempimento contro lo Stato membro cui appartengono tali autorità.
In secondo luogo, quanto all’asserito rigetto, da parte del presidente del Parlamento, della domanda di prendere un’iniziativa volta a confermare l’immunità del ricorrente, il Tribunale rileva che si tratta in realtà di un atto inesistente, cosicché la domanda di annullamento rivolta nei suoi confronti deve essere respinta in quanto irricevibile. Infatti, detta domanda non è stata né espressamente né implicitamente respinta dal presidente del Parlamento. Secondo il Tribunale, la mancanza di risposta esplicita a tale domanda non costituisce una decisione implicita di rigetto della medesima, poiché, nel caso di specie, non vi è un termine alla scadenza del quale si considera adottata una decisione implicita, né sussistono circostanze eccezionali che consentano di ritenere esistente una simile decisione.
Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, le iniziative che il presidente del Parlamento può prendere sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno di tale istituzione costituiscono pareri privi di carattere vincolante nei confronti delle autorità nazionali alle quali essi sono rivolti. Inoltre, da questo stesso articolo risulta che il presidente del Parlamento non è affatto obbligato a prendere un’iniziativa volta a confermare l’immunità di un deputato europeo e che egli dispone di un potere discrezionale al riguardo, anche qualora tale deputato sia arrestato o privato della sua libertà di movimento, in violazione apparente dei suoi privilegi e immunità. Tale potere discrezionale esclude il diritto del ricorrente di esigere che il presidente del Parlamento prenda, con urgenza, un’iniziativa volta a confermare la sua immunità. Pertanto l’asserito rigetto, da parte del presidente del Parlamento, della domanda di prendere un’iniziativa volta a confermare l’immunità del ricorrente non può essere considerato un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
( 1 ) La sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115) è stata pronunciata in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo (Corte suprema), presentata nell’ambito di un ricorso proposto dal sig. Junqueras i Vies dinanzi a quest’ultimo giudice, con cui egli si avvaleva delle immunità previste all’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266).