22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/37


Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — Cristescu / Commissione

(Causa T-754/20)

(2021/C 62/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M.-A. Lucas e P. Pichault, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 27 febbraio 2020 del direttore generale [riservato(1) di infliggere al ricorrente la sanzione della nota di biasimo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione del 12 giugno 2019 riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (in prosieguo: le «DGE») nei limiti in cui l’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) non ha analizzato, prima dell’avvio dell’indagine, le informazioni che indicavano una possibile mancanza e i loro documenti giustificativi, né ha redatto una nota sull’argomento per l’APN.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 4, delle DGE nei limiti in cui l’IDOC ha comunicato la relazione riservata del servizio permanente di sicurezza alla direttrice generale di [riservato] ai fini della sua audizione o ha proseguito l’indagine senza aver accertato, in violazione del suo mandato, se le norme procedurali fossero state rispettate, sebbene la stessa fosse a conoscenza della relazione. Il ricorrente sostiene che dal fascicolo risulta che la direttrice generale di [riservato] era a conoscenza della relazione sull’incidente all’origine dell’indagine e del procedimento disciplinare sebbene tale relazione fosse riservata e l’analisi preliminare presupponesse in particolare la verifica della concordanza delle sue dichiarazioni con tale relazione che conteneva peraltro elementi che indicavano che ella vi era stata coinvolta, aveva richiesto una relazione al servizio di sicurezza e annunciato che avrebbe riferito in merito ai superiori gerarchici.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 delle DGE, nei limiti in cui il procedimento non è stato condotto entro un termine ragionevole. Il ricorrente sostiene che si sono verificate interruzioni ingiustificate tra l’avvio dell’indagine e l’analisi preliminare, e successivamente tra tale analisi e l’audizione dei testimoni a carico e, infine tra le predette audizioni e quella del ricorrente con la conseguenza che alcuni testimoni hanno dimenticato taluni elementi essenziali o, comunque, non ne hanno fatto menzione. Il ricorrente ritiene che tali carenze abbiano violato i suoi diritti della difesa e leso il potere discrezionale dell’autorità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, delle DGE, nei limiti in cui l’IDOC non ha verificato una serie di fatti presentati in difesa.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 28, lettera b), delle DGE nei limiti in cui la relazione disciplinare non emanava dall’APN e non indicava le presunte mancanze del ricorrente ai suoi obblighi. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione del 5 dicembre 2018 recante avvio di un procedimento disciplinare, la relazione disciplinare del 6 dicembre 2018 redatta dall’IDOC, malgrado quest’ultimo non avesse alcun mandato in tal senso, non indicava i fatti contestati, il che ha comportato che la decisione sanzionatoria prendesse in considerazione censure diverse da quelle indicate nella relazione finale di indagine.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 28, lettera a), e dell’articolo 3 delle DGE nei limiti in cui la relazione disciplinare non indicava tutte le circostanze attenuanti ed esimenti di responsabilità. Il ricorrente sostiene che a causa di errori manifesti di valutazione, l’IDOC non ha menzionato nella sua relazione d’indagine talune cause esimenti o attenuanti di responsabilità che era tenuto ad esaminare in base alla presunzione d’innocenza e ritenute dimostrate per mancanza di confutazione, di modo che la sua responsabilità non poteva essere messa in discussione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto, degli articoli 29 e 30 delle DGE nonché dei diritti della difesa nei limiti in cui la censura presa in considerazione non è stata chiaramente indicata all’avvio del procedimento e il ricorrente non è stato quindi messo in condizione di difendersi utilmente al riguardo.

8.

Ottavo motivo, vertente su errori di diritto e su errori di fatto o di valutazione che ne sono derivati.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente avesse tenuto un linguaggio inopportuno al momento dell’incidente all’origine dell’indagine e del procedimento disciplinare.


(1)  Dati riservati occultati.