8.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/60


Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Arnautu / Parlamento

(Causa T-740/20)

(2021/C 44/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Christine Arnautu (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità e accertare illegittimità dell’articolo 33, primo e secondo comma delle MASD;

pertanto, constatare l’assenza di fondamento giuridico della decisione del Segretario generale del 21 settembre 2020 e annullarla;

in via principale,

constatare che Marie-Christine Arnautu ha fornito la prova di un lavoro del suo assistente conforme all’articolo 33, primo e secondo comma, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

di conseguenza,

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 21 settembre 2020, notificata mediante posta elettronica il 23 ottobre 2020, adottata in applicazione dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di una somma pari a EUR 87 203,46 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e se ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 7000001577 del 22 ottobre 2020 che accerta un credito nei confronti di Marie-Christine Arnautu, a seguito della decisione del Segretario generale di ripetizione dell’indebito, del 21 settembre 2020, adottata sulla base dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (MASD), relativa alle spese di assistenza parlamentare;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità per violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento ad opera dell’articolo 33 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «misure di attuazione») adottate mediante decisione del 19 maggio e 9 luglio 2008 dell’Ufficio di presidenza de Parlamento europeo, a causa, in particolare, della loro mancanza di chiarezza e di precisione. La ricorrente sostiene che la mancanza di precisione delle disposizioni impugnate comporta una ridefinizione giurisprudenziale del regime giuridico delle misure di attuazione. Orbene, precisazioni riguardanti la prova del lavoro di un assistente parlamentare sarebbero state fornite dalla giurisprudenza Bilde e Montel soltanto nel novembre 2017, mentre la giurisprudenza Gorostiaga del 2005 riguarderebbe unicamente la prova del pagamento delle retribuzioni da parte del terzo erogatore. Pertanto, le disposizioni impugnate avrebbero presentato già dal 2008 elementi di incertezza e mancanza di chiarezza. La ricorrente aggiunge che, malgrado i rischi di incertezza giuridica, il Parlamento europeo non ha disciplinato con precisione e chiarezza la procedura di controllo dell’assistenza parlamentare, né formalizzato l’obbligo di costituzione e di conservazione, a carico del deputato, né il regime, delle prove ammissibili, identificabili e datate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale e dei diritti della difesa. La ricorrente adduce che il Segretario generale ha omesso qualsiasi audizione personale in violazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione. Essa aggiunge che, in tal modo, il Segretario generale l’ha privata di un diritto fondamentale, del dibattito diretto con l’autorità che intende prendere la decisione e di una discussione in contradditorio sulle prove.