15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/49 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Planistat Europe e Charlot/Commissione
(Causa T-735/20)
(2021/C 53/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Planistat Europe (Parigi, Francia), Hervé-Patrick Charlot (Parigi) (rappresentante: F. Martin Laprade, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione europea è incorsa in responsabilità extracontrattuale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 340 TFUE:
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di conseguenza,
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condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 150 000 per il danno morale subìto dal sig. Hervé-Patrick Charlot; |
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condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 11 600 000 per il danno materiale subìto dai ricorrenti; |
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condannare la Commissione europea al rimborso della totalità delle spese sostenute dalla società Planistat e dal sig. Hervé-Patrick Charlot. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del diritto a una buona amministrazione poiché l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e in seguito la Commissione europea avrebbero fatto affermazioni calunniose nei confronti dei ricorrenti, la cui innocenza sarebbe stata definitivamente confermata il 16 giugno 2016 dalla Corte di cassazione francese. A tale proposito, i ricorrenti sostengono che:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sul pregiudizio ai diritti della difesa e al principio di presunzione d’innocenza a causa della deplorevole leggerezza di cui avrebbe dato prova l’OLAF nel calunniare i ricorrenti alle autorità francesi, con lettera del 19 marzo 2003. A tale proposito, i ricorrenti ritengono che:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul pregiudizio all’obbligo di riservatezza riguardo ai dati personali, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del principio di presunzione di innocenza a causa delle «fughe» che sarebbero provenute dall’OLAF sul contenuto della sua affermazione calunniosa del 19 marzo 2003. A tale proposito i ricorrenti affermano che:
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, nonché del principio di presunzione d’innocenza a causa del deposito di una denuncia con costituzione di parte civile e della comunicazione pubblica della Commissione nel luglio 2003. I ricorrenti adducono che:
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