1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/59


Ricorso proposto il 10 dicembre 2020 — Far Polymers e.a./Commissione

(Causa T-722/20)

(2021/C 35/78)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Far Polymers Srl (Filago, Italia), Gamma Chimica SpA (Milano, Italia), Carbochem Srl (Castiglione Olona, Italia), Jeniuschem Srl (Gallarate, Italia) (rappresentanti: G. Abbatescianni e E. Patti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia, dichiarata la ricevibilità del presente ricorso, annullare il Regolamento di Esecuzione della Commissione 2020/1336 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. 315 il 29 settembre 2020 con il quale sono stati imposti dazi sull’Alcool Polivinilico (PVA) importato dalla Repubblica Popolare Cinese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

Il Primo Motivo ha ad oggetto la violazione di norme e l’errore manifesto nell’individuazione dell’Industria dell’Unione del PVA nella quale la Commissione ha incluso, oltre agli operatori del mercato libero, anche quelli del mercato vincolato, nonché i produttori che sono al contempo importatori. Tale errore (a) ha inficiato l’accertamento del pregiudizio all’Industria dell’Unione che di fatto coincide con il solo denunciante, (b) ha condotto alla imposizione di dazi che non favoriscono la libera concorrenza sul mercato dell’Unione, ma il solo denunciante ovvero i Paesi terzi, (c) ha portato a non valutare adeguatamente gli interessi di tutti gli altri operatori dell’Industria dell’Unione (produttori, importatori e utilizzatori) contrari ai dazi, (d) ha posto il Regolamento in aperto contrasto con i precedenti Regolamenti che hanno ritenuto insufficiente la capacità produttiva dell’Industria dell’Unione, tanto da prevedere quote esenti dai dazi. Per gli stessi motivi il Regolamento impugnato è affetto altresì da sviamento di potere.

Nel Secondo Motivo si sostiene che il provvedimento impugnato è contrario ai principi di cui all’art. 102 del TFUE e, in subordine che è affetto da errore manifesto e da sviamento di potere, in quanto avrà come effetto di creare, nel mercato del PVA, una posizione dominante del denunciante, unico produttore che opera sul mercato libero dell’Unione e che ha ulteriore capacità produttiva. Il provvedimento non tiene conto delle prove documentali relative alle condotte anticoncorrenziali già poste in essere dal denunciante che si è rifiutato di vendere il PVA di bassa qualità a prezzi che tengano conto dei minori costi di produzione.

Con il Terzo Motivo viene denunciata la motivazione del provvedimento che ha imposto i dazi per violazione dell’art. 296 del TFUE, nonché per errore manifesto, per avere la Commissione rifiutato di procedere alla segmentazione del mercato dell’Unione tra alta e bassa qualità, nonostante avesse accertato che il PVA viene venduto in due qualità diverse aventi costi di produzione, destinatari e prezzi nettamente separati. Qualità che non sono né sovrapponibili né intercambiabili. A seguito della segmentazione del mercato la Commissione avrebbe dovuto escludere dai dazi il PVA di bassa qualità.

Il Quarto Motivo ha ad oggetto il Vinyl Acetate Monomer (VAM), principale materia prima nella produzione di PVA. La Commissione, nel determinare il valore normale ai fini della determinazione del margine di dumping, non ha tenuto conto dell’assenza di distorsione dei prezzi del VAM cinese in quanto allineati ai prezzi del mercato internazionale. Allo stesso modo la Commissione non ha tenuto conto, nel determinare il margine di pregiudizio, dei minori costi sostenuti dagli esportatori cinesi che, in quanto integrati verticalmente, economizzano sul costo del VAM.

Nel Quinto Motivo si fa valere che la Commissione ha erroneamente e contraddittoriamente motivato il provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 296 del TFUE, ignorando l’incidenza del metanolo sulla determinazione dei costi dei produttori cinesi e, per l’effetto, non ha riconosciuto — nella determinazione del margine di pregiudizio — il relativo adeguamento dei prezzi all’esportazione per tale fattore di costo.

Con il Sesto Motivo viene impugnata la parte del Provvedimento in cui la Commissione ha concesso, in applicazione dell’art. 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, una esenzione per l’importazione del PVA destinato all’industria del cartone in quanto detta esenzione (a) non è stata estesa agli altri usi finali che si trovano esattamente nella stessa situazione dell’industria del cartone; e (b) è stata applicata alla sola miscelazione del PVA con esclusione della semplice importazione.

Oggetto del Settimo Motivo è la violazione dell’art. 296 del TFUE, nonché del Considerando 12 e dell’articolo l’art. 6, § 8, del Regolamento di Base, per avere la Commissione deciso di non prendere in considerazione determinati argomenti per il solo fatto che gli stessi erano stati sollevati dalle parti interessate e non dagli esportatori cinesi. La Commissione in questo modo ha arbitrariamente introdotto il principio che solo alcune categorie di soggetti possono contestare l’adozione di un provvedimento da parte delle istituzioni europee.

L’ultimo e Ottavo Motivo è relativo alla violazione dell’articolo 296 del TFUE e dell’articolo 19 del Regolamento di Base in tema di accessibilità delle informazioni. La Commissione ha raccolto tutta una serie di dati non riservati omettendo di renderli accessibili alle parti interessate. In tal modo le parti interessate non sono state in grado di ricostruire le motivazioni della Commissione nell’adozione del provvedimento impugnato.