15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/45


Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Lenovo Global Technology Belgium / Impresa comune EuroHPC

(Causa T-717/20)

(2021/C 53/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lenovo Global Technology Belgium BV (Machelen, Belgio) (rappresentanti: S. Sakellariou, G. Forwood, K. Struckmann e F. Abou Zeid, avvocati)

Convenuta: Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste;

annullare la decisione dell’Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, del 29 settembre 2020 (Ares(2020)5103538), che ha respinto l’offerta presentata dalla Lenovo per il lotto 3 nell’ambito della gara di appalto SMART 2019/1084 relativa all’acquisizione del Supercomputer Leonardo, che sarà ospitato dal CINECA, in Italia, e ha aggiudicato il contratto ad un’altra società; e

condannare l’Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato i principi della parità del trattamento e di trasparenza per non aver escluso l’offerente aggiudicataria, poiché quest’ultima non aveva soddisfatto una serie di requisiti obbligatori contenuti nelle specifiche tecniche. Più dettagliatamente, la convenuta non avrebbe escluso l’offerente aggiudicataria nonostante essa non avesse soddisfatto il requisito obbligatorio di una proposta a prezzo fisso, avendo incluso nella sua offerta una clausola di tasso di cambio reciproco, e non avendo indicato un prezzo fisso per i moduli di memoria. Inoltre, la convenuta avrebbe violato tali principi non escludendo l’offerente aggiudicataria per mancata inclusione nella sua offerta di altri requisiti elencati nelle specifiche tecniche.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso una serie di errori di valutazione del punteggio delle prestazioni e del punteggio di efficienza della proposta dell’offerente aggiudicataria. Più specificamente, la convenuta sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’utilizzare un valore minimo HPCG errato nel calcolo dei punteggi delle prestazioni, avrebbe usato valori evidentemente errati per le prestazioni HPL e HPCG forniti dall’offerente aggiudicataria senza chiedere chiarimenti, commettendo un manifesto errore di valutazione e violando il principio di buona amministrazione, e avrebbe accettato valori sul consumo energetico evidentemente errati indicati dall’offerente aggiudicatrice, commettendo ancora una volta un manifesto errore di valutazione e violando il principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in una serie di errori relativi al criterio di aggiudicazione del «valore aggiunto europeo». Più specificamente, tale criterio sarebbe illegittimo in quanto estraneo all’oggetto dell’appalto, e avrebbe violato il principio della parità di trattamento, il regolamento finanziario, gli obblighi incombenti all’Unione europea in forza dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio nonché il principio di sana gestione finanziaria sancito dall’articolo 310, paragrafo 5, TFUE. Inoltre, la convenuta, nell’applicare detto criterio, avrebbe commesso un errore manifesto e avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in una serie di errori relativi al criterio di aggiudicazione della «sicurezza della catena logistica». Più specificamente, l’Unione europea avrebbe violato il principio della parità di trattamento e l’obbligo di motivazione ad essa incombente trattando l’offerta dell’offerente aggiudicataria in modo più favorevole rispetto a quella della ricorrente, senza alcuna giustificazione obiettiva, nonostante le due proposte fossero paragonabili sotto aspetti chiave. La convenuta sarebbe inoltre incorsa in un errore manifesto relativo alla valutazione di una serie di elementi della proposta della ricorrente rilevanti per il criterio di aggiudicazione della sicurezza della catena logistica.