10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/56


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OQ / Commissione

(Causa T-713/20)

(2021/C 182/76)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: OQ (rappresentante: R. Štaba, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

conformemente all’articolo 263 TFUE, annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 3 settembre 2020, adottata nell’ambito del concorso EPSO/AD/378/20 (AD 7) — Giuristi linguisti di lingua croata (HR), settore: giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 72 A — del 5 marzo 2020, e

annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 12 ottobre 2020, adottata nell’ambito del concorso EPSO/AD/378/20 (AD 7) Giuristi linguisti di lingua croata (HR), settore: giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 72 A — del 5 marzo 2020;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un abuso di potere da parte della convenuta.

1. Il 12 ottobre 2020 l’EPSO ha adottato una decisione con la quale ha respinto il reclamo della ricorrente contro la decisione del 3 settembre 2020, relativa alla sua esclusione dalla fase successiva del concorso per il motivo che, tra l’altro, essa non possiede un diploma di diritto croato, né conoscenze di diritto croato, e che la decisione del 13 marzo 2013, recante riconoscimento di tale diploma nella Repubblica di Croazia, non comprende un raffronto dei programmi di studio. In tal modo, l’EPSO ha effettuato la propria valutazione, cosa che nessuna disposizione del diritto dell'Unione europea lo autorizzerebbe a fare, violando in tal modo il principio della ripartizione delle competenze nell'ambito dell’Unione europea e violando le sue competenze, poiché sarebbe incontestabile che la valutazione dei titoli stranieri viene effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali a ciò autorizzate dalla legge, ossia, nel caso di specie, l'Agencija za znanost i visoko obrazovanje (Agenzia croata per la scienza e l'istruzione superiore), sulla base della legge sul riconoscimento dei titoli stranieri, delle norme per la valutazione dei diplomi di istruzione superiore stranieri e dei criteri di valutazione applicati nella procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. Sarebbe stato violato un principio fondamentale, ovvero il principio di sussidiarietà.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

L’EPSO avrebbe agito in modo arbitrario e discrezionale, non prendendo in considerazione la legislazione della Repubblica di Croazia, la giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, né la decisione dell’Agenzia croata per la scienza e l’istruzione superiore, del 13 marzo 2013, che avrebbe riconosciuto alla ricorrente il diploma straniero, né avrebbe in alcun modo valutato la circostanza che la ricorrente è stata iscritta nell’albo degli avvocati praticanti presso l’Ordine degli avvocati croati, conformemente alla legge croata sulla professione forense, e a tal fine il diploma straniero della ricorrente sarebbe stato considerato equivalente al diploma croato necessario per l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato. La ricorrente avrebbe effettuato la pratica in studi legali e da ciò deriverebbe chiaramente, contrariamente alle allegazioni della convenuta, che la ricorrente ha una conoscenza del sistema giuridico croato nonché del diritto croato e che essa possiede un livello sufficiente di conoscenze professionali e di esperienza per il posto in questione per il quale il concorso è stato organizzato (la ricorrente ha, nel frattempo, superato l’esame di avvocato). L’EPSO non avrebbe nemmeno preso in considerazione la circostanza che la ricorrente possiede più di tre anni di esperienza nel settore della traduzione.