25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/65


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OJ / Commissione

(Causa T-709/20)

(2021/C 28/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OJ (rappresentante: H. von Harpe, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 1o settembre 2020, Az. Ares(2020)s. 5088474, nonché ogni atto connesso;

riaprire, nei confronti del ricorrente, la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell’aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole;

in subordine, riaprire in generale la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell’aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso mira all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) che ha precluso la partecipazione alle prove di tipo «questionario a scelta multipla» su computer al di fuori del periodo di prove previsto per la procedura generale di selezione EPSO/AD/380/19

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una disparità di trattamento

Secondo il ricorrente, la convenuta avrebbe proceduto ad una disparità di trattamento. Essa paragonerebbe situazioni che non sono paragonabili. Il ricorrente, a causa della sua attività svolta in seno ad una delegazione dell’UE, sarebbe soggetto a restrizioni per quanto riguarda la sicurezza e la mobilità, che non gli consentirebbero di effettuare viaggi di breve durata all’estero. Inoltre, egli non avrebbe potuto ricorrere all’assistenza di alcuno per accudire i suoi figli durante la propria assenza.

Ad avviso del ricorrente, i viaggi all’estero dalla sua sede di servizio esigono di essere pianificati con un lungo anticipo. L’EPSO avrebbe dovuto procedere ad una adeguata valutazione di tale circostanza e ne avrebbe dovuto tenere conto. Invece, esso paragona la situazione del ricorrente presso la sua sede di servizio a quella di altri candidati, che però abitano in Stati in cui le condizioni di sicurezza sono molto più favorevoli. In tal modo, candidati come il ricorrente sarebbero sistematicamente svantaggiati in ragione di condizioni di sicurezza che non sono loro imputabili.

2.

Secondo motivo: violazione del dovere di diligenza

In aggiunta, la convenuta avrebbe violato il suo dovere di diligenza nei confronti del ricorrente. Questi sarebbe, in ogni caso, esposto a elevati rischi per la sicurezza nella sua sede di servizio. Anziché tener conto di tale circostanza e di agevolare per quanto possibile la partecipazione del ricorrente alla procedura di selezione, l’EPSO avrebbe insistito nel mantenere i ristretti periodi per le prove come fissati.

Pertanto, il ricorrente sarebbe stato obbligato a correre notevoli rischi per la sicurezza e persino, eventualmente, violare regolamentazioni locali. Ciò sarebbe in contrasto con il dovere di diligenza nei confronti del ricorrente, che, al pari degli altri dipendenti, ricadrebbe nell’ambito della tutela riconducibile al dovere di diligenza