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25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/61 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2020 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)
(Causa T-699/20)
(2021/C 28/90)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fashion Energy Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «1st AMERICAN» — Domanda di registrazione n. 8 622 078
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 nel procedimento R 426/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere l’opposizione e consentire di procedere alla registrazione sulla base della domanda di marchio dell’Unione europea n. 8 622 078; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata a rifondere tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’obbligo di motivazione; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |