9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 378/46


Ricorso proposto il 29 settembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commissione

(Causa T-601/20)

(2020/C 378/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione impugnata, con riferimento all’articolo 1, par. 3;

in subordine, annullare l’articolo 2 della Decisione che ordina il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione C(2020) 1108 def. del 2 marzo 2020 della Commissione, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 3, dichiara incompatibili con il mercato interno e illegali gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso e, all’articolo 2, ordina all’Italia di procedere al loro recupero presso il beneficiario.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulle violazioni di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli aiuti ritenuti illegali e incompatibili.

Si fa valere a questo riguardo che con la sua decisione la convenuta avrebbe violato l’art. 17 del regolamento di procedura (Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) secondo il quale i poteri della Commissione in relazione al recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di prescrizione pari a 10 anni. La ricorrente sostiene che tale termine di prescrizione sia stato superato.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sull’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta avrebbe erroneamente qualificato le sovvenzioni per Oneri di service pubblici (OSP) concesse ad Adriatica come aiuti nuovi. Per la ricorrente, il finanziamento degli oneri di servizio pubblico assunti da Adriatica rientra in un regime di aiuti che è stato creato nel 1936 e le successive modifiche di tale regime di aiuti non ne hanno alterato l’effettiva natura, trasformandolo in un regime di aiuti nuovo.

La convenuta avrebbe, inoltre, erroneamente qualificato le sovvenzioni per OSP concesse ad Adriatica per il periodo gennaio 1992 luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, incompatibili con il mercato interno. La convenuta sostiene che l’incompatibilità dell’aiuto concesso ad Adriatica deriva dalla partecipazione di quest’ultima, in tale periodo, a un accordo per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali sempre sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso.

La ricorrente, rispetto al secondo motivo, ritiene che la convenuta non abbia adeguatamente assolto all’obbligo di motivazione che su di essa grava conformemente ai requisiti derivanti dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per la ricorrente la decisione impugnata è, dunque, viziata da un’insufficienza di motivazione tale da impedire al Tribunale l’esercizio del controllo di legittimità.

La ricorrente fa anche valere una violazione del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sulla rilevanza nella fattispecie del principio del legittimo affidamento.

Si fa valere a questo riguardo che, nel suo complesso, la procedura che ha portato all’adozione della decisione impugnata abbia avuto una durata eccessiva e che, quindi, siano stati violati i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione. Inoltre, la durata del procedimento avrebbe indotto la ricorrente a riporre affidamento sulla non idoneità delle misure, che l’hanno riguardata, ad essere qualificate come aiuti di Stato nuovi e incompatibili. La ricorrente, pertanto, sostiene che la convenuta non avrebbe potuto imporre il recupero dell’aiuto perché in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.