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9.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/46 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commissione
(Causa T-601/20)
(2020/C 378/56)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la Decisione impugnata, con riferimento all’articolo 1, par. 3; |
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in subordine, annullare l’articolo 2 della Decisione che ordina il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione C(2020) 1108 def. del 2 marzo 2020 della Commissione, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 3, dichiara incompatibili con il mercato interno e illegali gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso e, all’articolo 2, ordina all’Italia di procedere al loro recupero presso il beneficiario.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulle violazioni di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli aiuti ritenuti illegali e incompatibili.
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sull’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sulla rilevanza nella fattispecie del principio del legittimo affidamento.
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