19.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 348/26


Ricorso proposto il 4 settembre 2020 — Sharpston / Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri

(Causa T-550/20)

(2020/C 348/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Forwood, Barrister-at-Law, e J. Flynn, QC)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, rappresentanti dei governi degli Stati membri

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri recante nomina di tre giudici e di un avvocato generale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, del 2 settembre 2020, nella parte in cui dichiara che il sig. Athanasios Rantos è nominato avvocato generale alla Corte di giustizia con effetto dal 7 settembre 2020;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. La ricorrente deduce che né tale articolo né altre disposizioni di diritto primario dell’Unione hanno determinato o imposto l’automatica cessazione del suo mandato di avvocato generale, che scade il 6 ottobre 2021. Di conseguenza, non vi era alcun posto vacante nel quale il sig. Rantos potesse essere legittimamente nominato.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio costituzionale di diritto dell’Unione dell’indipendenza del potere giudiziario. La decisione impugnata, prendendo posizione su una questione — la cui natura contestata e controversa era nota — relativa al mandato di un membro in carica della Corte di giustizia, ha aggirato le garanzie istituite dal diritto primario dell’Unione (in particolare al Titolo I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea), al fine di rimuovere dall’incarico detto membro della Corte di giustizia in modo perentorio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di proporzionalità e sull’insussistenza di «motivi legittimi e imperativi». Né i termini dei Trattati né le funzioni di avvocato generale implicano un legame continuativo con uno Stato membro dopo la sua nomina. Qualsiasi cessazione del suo mandato risulterebbe quindi sproporzionata e non sarebbe giustificata dai «motivi legittimi e imperativi» richiesti dalla giurisprudenza per interferire con il mandato di un membro in carica della Corte di giustizia.