28.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/32


Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Asempre / Commissione

(Causa T-513/20)

(2020/C 320/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Piqueras Ruiz, I. Igartua Arregui e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C (2020) 3108 final, del 14 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) — Compensazione alla Correos per l’obbligo di servizio universale, 2011-2020; e, di conseguenza,

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione europea C (2020) 3108 final, del 14 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) — Compensazione alla Correos per l’obbligo di servizio universale, 2011-2020, con la quale la Commissione ha deciso, inter alia, che la compensazione per servizio pubblico versata alla Correos durante il periodo 2011-2020 costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che è, tuttavia, compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che una parte della compensazione versata dallo Stato nel periodo analizzato dovesse essere imputata al periodo precedente al 2011, e, in particolare, al periodo compreso tra il 2007 e il 2010. Orbene, se ciò che la Commissione intende sostenere è che la voce di bilancio di riferimento corrisponde alla prestazione del servizio pubblico universale da parte della Correos durante gli anni 2008, 2009 o 2010 e che, pertanto, deve essere considerata come un aiuto imputabile a tali periodi, ciò avrebbe dovuto essere indicato nel codice di bilancio, ponendo, all’inizio di quest’ultimo, rispettivamente, gli anni «2007», «2008», «2009» o «2010». Tuttavia, ciò non è accaduto. Al contrario, le voci di bilancio sono state identificate come 2011 1701 491N 441 e 2013 1703 491N 442. Ciò significa che sono state attribuite a un servizio prestato e pagato in tale periodo annuo e non in un altro.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

A tal riguardo, la ricorrente sostiene che il costo delle notifiche amministrative durante il periodo in esame non poteva essere oggetto di compensazione statale, essendo tale compensazione un aiuto illegale e incompatibile, che è stato nondimeno ignorato dalla Commissione nella decisione impugnata. La Commissione adotta, infatti, un criterio totalmente diverso da quello della Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, Spagna), nell’includere il costo delle notifiche amministrative negli obblighi di servizio universale e nel ritenere, di conseguenza, che tale costo possa essere validamente compensato da contributi statali. Orbene, la Commissione, non avendo, in tal modo, tenuto conto della posizione adottata dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, quale autorità di regolamentazione del settore postale, non adempie all’obbligo ad essa incombente di rispettare le garanzie procedurali che devono guidare l’applicazione dell’articolo 107 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’articolo 107 TFUE.

A tal riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe dovuto escludere dal calcolo dell’aiuto di cui trattasi gli importi per l’esenzione dall’imposta sui beni immobili e dall’imposta sulle attività produttive.