12.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/22 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — DD / FRA
(Causa T-470/20)
(2020/C 339/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentanti: A. Blot e L. Levi, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del direttore della FRA dell’11 novembre 2019 di irrogare la sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 15 novembre 2019; |
— |
se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 15 aprile 2020, ricevuta lo stesso giorno, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente contro detta decisione il 16 dicembre 2019; |
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risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due gruppi di motivi concernenti, rispettivamente, questioni di merito e di procedura nonché il principio di proporzionalità.
Riguardo al merito:
1. |
Primo motivo: errore di diritto ed errore manifesto di valutazione — Violazione del principio della certezza del diritto — Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della normativa austriaca sul diritto d’autore — Violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. |
2. |
Secondo motivo: violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Onere della prova — Mancata constatazione della realtà dei fatti — Obbligo di moderazione nelle dichiarazioni rese. |
3. |
Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del direttore in quanto autorità che ha il potere di nomina — Violazione della presunzione di innocenza — Sviamento di potere. |
4. |
Quarto motivo: errori manifesti di valutazione.
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Riguardo alla procedura, il ricorrente lamenta le seguenti irregolarità procedurali:
1. |
Primo motivo: l’avvio dell’indagine amministrativa mancava persino di elementi di prova prima facie e i procedimenti disciplinari sono stati avviati in modo irregolare. |
2. |
Secondo motivo: mancato rispetto del mandato da parte del titolare dell’indagine — La convenuta avrebbe anche violato: gli articoli 4, paragrafo 2, e 7, paragrafo 6, della decisione della FRA n. 2013/01 (1), gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 (2), e, prima dell’applicabilità del regolamento 2018/1725, gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 45/2001 (3) — Si fa inoltre valere una violazione degli effetti di una sentenza di annullamento. |
3. |
Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del titolare dell’indagine. |
4. |
Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari e del suo articolo 12. |
5. |
Quinto motivo: violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta del termine ragionevole e dell’articolo 22 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari. |
Inoltre, il ricorrente invoca in subordine la violazione del principio di proporzionalità.
(1) Decisione sullo svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).