31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/39


Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-451/20)

(2020/C 287/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2020) 3011 final, del 4 marzo 2020, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio nel corso di un’indagine nel caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati;

in subordine: (i) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata relativa ai dati (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui richiede illegittimamente documenti interni che non sono pertinenti ai fini dell’indagine; e/o (ii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, di modo che avvocati indipendenti abilitati all’esercizio della professione nel SEE possano essere autorizzati ad esaminare manualmente i documenti contenuti nella decisione impugnata, così da escludere dalla produzione documenti manifestamente non pertinenti ai fini dell’indagine e/o documenti personali; e/o (iii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui richiede illegittimamente la produzione di documenti non pertinenti che hanno natura personale e/o privata;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non indica in termini sufficientemente chiari e coerenti l’oggetto dell’indagine della Commissione, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal principio di certezza del diritto, in violazione sia dei diritti di difesa di Facebook che del diritto a una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo una produzione di documenti consistente, per la maggior parte, in documenti completamente non pertinenti e/o personali, viola il principio di necessità sotteso all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e/o viola i diritti di difesa di Facebook e/o costituisce uno sviamento di potere.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo la produzione di così tanti documenti completamente non pertinenti e personali (ad esempio: corrispondenza relativa a questioni mediche dei dipendenti e dei loro familiari; corrispondenza in periodi di lutto; documenti relativi a volontà personali, tutela, affidamento dei figli e investimenti finanziari personali; domande di impiego e referenze; valutazioni interne; documenti relativi alla valutazione dei rischi di sicurezza per il campus e il personale di Facebook), viola il diritto fondamentale alla vita privata, il principio di proporzionalità e il diritto fondamentale a una buona amministrazione. Pertanto, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali alla vita privata come tutelati dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata viola anche il principio di proporzionalità, in quanto ha un ambito di applicazione eccessivamente ampio e non è sufficientemente mirata rispetto all’oggetto dell’indagine della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non spiega perché i suoi termini di ricerca identificheranno unicamente i documenti necessari e pertinenti ai fini dell’indagine della Commissione, né spiega perché non sia permesso alcun controllo della pertinenza da parte di avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione nel SEE, né spiega o prevede, per i documenti personali e/o completamente non pertinenti, una sala dati virtuale («data room») legalmente vincolante, ed è pertanto basata su una motivazione insufficiente, in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e con l’articolo 296 TFUE.