31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/36


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

(Causa T-421/20)

(2020/C 287/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz; QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT3» — Domanda di registrazione n. 14 738 264

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1609/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.