24.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/50


Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Wuxi Suntech Power/Commissione

(Causa T-403/20)

(2020/C 279/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wuxi Suntech Power Co. Ltd (Wuxi, Cina) (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/444 della Commissione, del 25 marzo 2020, recante annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570;

condannare alle spese la Commissione e gli eventuali intervenienti ammessi a partecipare al procedimento a sostegno della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’esaminare i fatti del caso di specie, nonché sulla violazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea, in particolare il paragrafo 9 di tale articolo, laddove la convenuta ha ritenuto che la ricorrente abbia violato i termini dell’accordo concluso tra la Commissione e la CCCME (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici) per conto, inter alia, della ricorrente. La ricorrente ha agito nel rispetto dell’impegno notificando le fatture corrispondenti alle rivendite effettuate dalla Suntech Europe France, dalla Suntech Power Italy Co., Srl e dalla Suntech Power Deutschland GmbH al primo acquirente indipendente nell’Unione finché ha cessato di essere collegata a tali società. La ricorrente ha agito nel rispetto dell’impegno anche per quanto riguarda la comunicazione tempestiva alla Commissione della modifica del suo assetto societario in seguito a una ristrutturazione che aveva posto fine alla partecipazione della ricorrente alle società summenzionate.

2.

Secondo motivo, con cui si afferma che, ammesso e non concesso che la ricorrente abbia violato l’impegno, la Commissione ha agito illegittimamente dichiarando invalide le fatture di cui trattasi e riscuotendo i dazi ad esse relativi, poiché le sue competenze in tal senso sono giunte a scadenza e/o sono state revocate. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 1238/2013 e 1239/2013 sono giunti a scadenza il 7 dicembre 2015. Parimenti, i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2017/367 e 2017/366 sono giunti a scadenza il 3 settembre 2018.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che conferiscono alla Commissione il potere di dichiarare invalide le fatture corrispondenti all’impegno e di ordinare agli acquirenti di riscuotere i dazi su importazioni precedenti immesse in libera pratica.