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17.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/43 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Framery / EUIPO — Smartblock (Transportable building)
(Causa T-373/20)
(2020/C 271/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Framery Oy (Tampere, Finlandia) (rappresentante: P. Voutilainen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Smartblock Oy (Helsinki, Finlandia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 3 303 994-00001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 nel procedimento R 616/2019-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella sua integralità; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, per il motivo che il disegno o modello contestato ha un carattere individuale e che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso ha erroneamente accettato come dimostrata la divulgazione di un disegno o modello anteriore. |
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Violazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso non ha motivato perché accettasse come dimostrata la divulgazione di un disegno o modello anteriore. |
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Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su fatti, elementi di prova e argomentazioni che non erano stati forniti da alcuna delle parti, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche dedotte e la divulgazione del disegno o modello anteriore. |