17.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/43


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Framery / EUIPO — Smartblock (Transportable building)

(Causa T-373/20)

(2020/C 271/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Framery Oy (Tampere, Finlandia) (rappresentante: P. Voutilainen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Smartblock Oy (Helsinki, Finlandia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 3 303 994-00001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 nel procedimento R 616/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella sua integralità;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, per il motivo che il disegno o modello contestato ha un carattere individuale e che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso ha erroneamente accettato come dimostrata la divulgazione di un disegno o modello anteriore.

Violazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso non ha motivato perché accettasse come dimostrata la divulgazione di un disegno o modello anteriore.

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su fatti, elementi di prova e argomentazioni che non erano stati forniti da alcuna delle parti, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche dedotte e la divulgazione del disegno o modello anteriore.