3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/33


Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — KL/BEI

(Causa T-370/20)

(2020/C 255/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare le decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 che dichiarano il ricorrente idoneo al lavoro e in assenza ingiustificata dal 18 febbraio 2019;

per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 16 marzo 2020 che conferma le conclusioni della commissione di conciliazione e, conseguentemente, le decisioni dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019;

pertanto:

condannare la convenuta al pagamento retroattivo della pensione di invalidità, in linea di principio, a partire dal 1o febbraio 2019;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla pensione di invalidità dovuta dal 1o febbraio 2019 e ciò fino al completo pagamento, fissando gli interessi di mora al tasso d'interesse della Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

condannare la BEI al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

condannare la BEI all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 46-1, e 48-1, del regolamento sul regime pensionistico e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, delle disposizioni amministrative, nonché su un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di sollecitudine.