24.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/41


Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — ACMO e a. / SRB

(Causa T-330/20)

(2020/C 279/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ACMO Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e 69 altri ricorrenti (rappresentanti: T. Soames, N. Chesaites, avvocati, e R. East, Solicitor)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2 della decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2020/52 del 17 marzo 2020 sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español S.A. (in prosieguo: «la decisione contestata»); e/o

annullare l’articolo 1 della decisione contestata; e/o

annullare l’articolo 3 della decisione contestata; e/o

in subordine, annullare in toto la decisione contestata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata, e in particolare la constatazione che nessun risarcimento è dovuto, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (articolo 2), ai creditori (inclusi i ricorrenti), è viziata da manifesti errori di valutazione e da errori di diritto e viola pertanto il diritto di proprietà dei ricorrenti. In particolare, i ricorrenti sostengono che il CRU ha commesso errori manifesti di valutazione ed errori di diritto adottando la decisione impugnata sulla base del rapporto di valutazione (in prosieguo: il «rapporto di valutazione 3») e del «chiarimento» di tale rapporto allegato alla decisione impugnata, elaborati da Deloitte Réviseurs d’Entreprises (in prosieguo: «Deloitte»), secondo cui i ricorrenti non avrebbero realizzato alcun recupero se il Banco Popular fosse stato soggetto ad un procedimento normale di insolvenza in Spagna.

2.

Secondo motivo, in base al quale la decisione dell’SRB di nominare Deloitte per la valutazione 3 è viziata da manifesti errori di valutazione e/o da errori di diritto dato che Deloitte non soddisfaceva il criterio fondamentale di indipendenza previsto all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 806/2014.

3.

Terzo motivo, secondo cui l’SRB ha indebitamente delegato a Deloitte il suo potere decisionale conferito dal regolamento (UE) n. 806/2014, in violazione del principio posto dalla giurisprudenza dell’Unione nella sentenza fondamentale 9/56 Meroni (2) .


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).

(2)  Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni / Alta Autorità, Causa 9/56, EU:C:1958:7.