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24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/41 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — ACMO e a. / SRB
(Causa T-330/20)
(2020/C 279/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ACMO Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e 69 altri ricorrenti (rappresentanti: T. Soames, N. Chesaites, avvocati, e R. East, Solicitor)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 2 della decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2020/52 del 17 marzo 2020 sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español S.A. (in prosieguo: «la decisione contestata»); e/o |
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annullare l’articolo 1 della decisione contestata; e/o |
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annullare l’articolo 3 della decisione contestata; e/o |
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in subordine, annullare in toto la decisione contestata; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata, e in particolare la constatazione che nessun risarcimento è dovuto, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (articolo 2), ai creditori (inclusi i ricorrenti), è viziata da manifesti errori di valutazione e da errori di diritto e viola pertanto il diritto di proprietà dei ricorrenti. In particolare, i ricorrenti sostengono che il CRU ha commesso errori manifesti di valutazione ed errori di diritto adottando la decisione impugnata sulla base del rapporto di valutazione (in prosieguo: il «rapporto di valutazione 3») e del «chiarimento» di tale rapporto allegato alla decisione impugnata, elaborati da Deloitte Réviseurs d’Entreprises (in prosieguo: «Deloitte»), secondo cui i ricorrenti non avrebbero realizzato alcun recupero se il Banco Popular fosse stato soggetto ad un procedimento normale di insolvenza in Spagna. |
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2. |
Secondo motivo, in base al quale la decisione dell’SRB di nominare Deloitte per la valutazione 3 è viziata da manifesti errori di valutazione e/o da errori di diritto dato che Deloitte non soddisfaceva il criterio fondamentale di indipendenza previsto all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 806/2014. |
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3. |
Terzo motivo, secondo cui l’SRB ha indebitamente delegato a Deloitte il suo potere decisionale conferito dal regolamento (UE) n. 806/2014, in violazione del principio posto dalla giurisprudenza dell’Unione nella sentenza fondamentale 9/56 Meroni (2) . |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).
(2) Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni / Alta Autorità, Causa 9/56, EU:C:1958:7.