27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/31 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Del Valle Ruiz e a./CRU
(Causa T-302/20)
(2020/C 247/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e 36 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, S.A.; |
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condannare il convenuto e gli intervenienti a sostegno, totale o parziale, delle sue conclusioni al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
Primo motivo: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (in prosieguo: il «regolamento n. 806/2014»). Gli ex azionisti del Banco Popular non avrebbero dovuto subire, nel contesto della risoluzione, perdite maggiori di quelle che avrebbero subìto in caso di insolvenza ordinaria.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014. La decisione impugnata non ha valutato se gli ex azionisti del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore qualora l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione, poiché la procedura di insolvenza è stata equiparata alla liquidazione. Peraltro la valutazione non è stata eseguita da una persona indipendente.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «CDFUE»), essendo stato leso il diritto degli ex azionisti del Banco Popular di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale recante loro pregiudizio.
Quarto motivo: violazione dell’articolo 47 della CDFUE. È stato leso il diritto degli ex azionisti del Banco Popular a un ricorso effettivo, con conseguente impossibilità da parte loro di difendersi.
Quinto motivo: violazione dell’articolo 17 della CDFUE e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto gli azionisti sono stati privati del loro diritto di proprietà senza essere equamente indennizzati per tale perdita.
Sesto motivo: violazione dell’articolo 52 della CDFUE. Il CRU ha privato gli azionisti del loro diritto di proprietà senza rispettare i limiti di legge.