27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/28 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2020 — Aquind e a. / Commissione
(Causa T-295/20)
(2020/C 247/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, solicitor, E. White, avvocato, C. Davis e J. Billie, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la misura impugnata, vale a dire il regolamento delegato, nella parte in cui rimuove l’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione; |
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in subordine, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e |
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condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (1).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione relativamente alla rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (2) (il «regolamento RTE-E») e in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione di proporzionalità.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
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(2) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).