27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/28


Ricorso proposto il 21 maggio 2020 — Aquind e a. / Commissione

(Causa T-295/20)

(2020/C 247/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, solicitor, E. White, avvocato, C. Davis e J. Billie, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la misura impugnata, vale a dire il regolamento delegato, nella parte in cui rimuove l’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione;

in subordine, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (1).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione relativamente alla rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione.

In violazione dell’obbligo di motivazione, il regolamento delegato non conterrebbe né farebbe rinvio ad alcuna motivazione per quanto riguarda la rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione e alle ricorrenti non sarebbe stato indicato alcun motivo per tale rimozione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (2) (il «regolamento RTE-E») e in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.

La redazione dell’elenco di progetti di interesse comune ai fini del regolamento delegato non sarebbe stata conforme ai requisiti di cui al regolamento RTE-E.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.

La rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione e la mancanza di una qualsiasi motivazione per tale rimozione violerebbero gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia riguardanti la creazione di condizioni stabili, eque e trasparenti e il riconoscimento di un trattamento giusto ed equo agli investimenti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione non sarebbe stata gestita in modo imparziale e il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate prima dell’adozione del regolamento delegato non sarebbe stato rispettato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.

In violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento, l’interconnettore AQUIND sarebbe stato trattato in modo diverso e iniquo rispetto ad analoghi progetti di interesse comune (PIC) proposti, senza alcuna giustificazione per una simile disparità di trattamento.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione di proporzionalità.

In quanto PIC esistente in fase di sviluppo, la mera rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione senza procedere ad un’approfondita comparazione di progetti analoghi e senza dare alle ricorrenti l’opportunità di porre rimedio a eventuali problemi sarebbe sproporzionata.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

La misura impugnata violerebbe il legittimo affidamento delle ricorrenti quanto al diritto di essere incluse nell’elenco dell’Unione e al fatto che il procedimento di redazione dell’elenco di progetti di interesse comune dell’Unione sarebbe stato condotto nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi del regolamento RTE-E nonché di altri requisiti giuridici applicabili.


(1)  GU 2020, L 74, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).