6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/43


Ricorso proposto il 18 maggio 2020 — Ruiz-Ruiz/Commissione

(Causa T-293/20)

(2020/C 222/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vanesa Ruiz-Ruiz (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

Il provvedimento del 23 maggio 2019 con il quale è stata esclusa dal concorso EPSO/AD/371/19 per mancanza dell’esperienza professionale;

Il provvedimento in data 20 settembre 2019, con i quale è stata respinta la richiesta di riesame della esclusione del concorso EPSO/A/371/19;

Il provvedimento del 7 febbraio 2020 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90, II, dello statuto.

Si richiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di apprezzamento e la violazione del bando di concorso.

Si fa valere a questo riguardo che, nonostante i due rimedi interni esperiti (richiesta di revisione alla commissione giudicatrice e ricorso amministrativo ai sensi dell’art.90, II), non è ancora chiaro quale specifico requisito mancasse all’esperienza professionale della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.

Si fa valere a questo riguardo che la commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e che i criteri di valutazione siano uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati. Ora, distaccandosi dal bando, la commissione giudicatrice non ha assicurato l’obiettività e l’imparzialità della valutazione delle condizioni specifiche, che si è svolta al di fuori della lex specialis del concorso.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali).

Si fa valere a questo riguardo che la commissione giudicatrice del concorso ha motivato in modo estremamente sommario la decisione impugnata che respinge la domanda di riesame della ricorrente. Infatti, oltre alle affermazioni di carattere generale e alle indicazioni che aveva stabilito criteri di selezione senza specificarne il contenuto, non è stata fornita alcuna spiegazione precisa per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni che avevano determinato la sua decisione nei suoi confronti. Pertanto si può dedurre, secondo la ricorrente, che il riesame non abbia di fatto avuto luogo, con ciò violando il diritto di difesa della ricorrente ed il bando stesso che prevedeva il riesame quale strumento a tutela del candidato.

Parimenti priva di qualsiasi motivazione sarebbe la decisione dell’APN del 20 settembre 2019, dove ancora una volta non sono esplicitati i criteri ulteriori stabiliti dalla commissione giudicatrice ad integrazione del bando né vi è alcun riferimento alla concreta esperienza professionale della ricorrente e ciò, nonostante l’accurata descrizione nell’atto di candidatura. Peraltro, l’APN, non si sarebbe basata su un quadro fattuale e giuridico completo perché ha preso in considerazione solo la decisione iniziale del 23 maggio 2019, omettendo qualsiasi analisi e valutazione riguardo al riesame.