27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/25


Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — CX / Commissione

(Causa T-280/20)

(2020/C 247/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 28 giugno 2019, nel fascicolo CMS 12/042, recante il riferimento Ares (2019)4110741, di destituire il ricorrente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, senza riduzione dei suoi diritti alla pensione;

annullare la decisione del 30 gennaio 2020, recante il riferimento Ares (2020)577152, notificata il medesimo giorno, con cui l’APN respinge il reclamo del ricorrente, dallo stesso proposto il 28 settembre 2019, con il riferimento R/538/19, contro la decisione impugnata;

condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insussistenza dei fatti contestati, sullo snaturamento di elementi di prova, su errori manifesti di valutazione, sull’insufficienza di motivazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che vi è stato uno snaturamento dell’unico elemento di prova a suo carico, poiché l’APN deduce una presunta «negoziazione di prezzi non autorizzata» basata su un unico messaggio di posta elettronica, sebbene il testo stesso di quest’ultimo dimostri che il ricorrente si è limitato a trasmettere alla controparte contrattuale, in piena conformità con il contratto-quadro, un’indicazione chiara e non equivoca, lungi dall’essere una «negoziazione», per la quale sarebbe stata quantomeno necessaria una serie di discussioni in vista di un accordo con, eventualmente, una rinuncia di pretese da parte di entrambe le parti. Il ricorrente aggiunge che gli scambi intervenuti tra il medesimo e il contraente dimostrano unicamente il processo cooperativo e ripetuto di un lavoro volto a elaborare una versione finale del questionario e dei servizi connessi, e in nessun caso una «negoziazione». In tal modo, l’APN avrebbe tratto conclusioni da fatti non accertati e sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole, sul carattere risalente nel tempo dei fatti contestati e sulla prescrizione della responsabilità disciplinare. Secondo il ricorrente, i fatti contestatigli risalgono, rispettivamente, al settembre 2001 ed al giugno 2003, ossia 18 e 16 anni prima della data della decisione impugnata. Il procedimento disciplinare sarebbe stato aperto il 7 febbraio 2013, a ormai, rispettivamente, 11 e 9 anni dalla data dei fatti contestati. Il ricorrente ritiene che il termine tra i fatti contestati e la decisione impugnata sia manifestamente irragionevole. Aggiunge che il carattere risalente nel tempo dei fatti avrebbe dovuto condurre l’APN a contemplare un’attenuazione della sua responsabilità disciplinare, o persino a dichiararne la prescrizione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e della parità delle armi. Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha dato corso alle sue molteplici richieste, presentate sin dall’inizio del procedimento nel 2013, di produrre i documenti dal medesimo ritenuti indispensabili per la propria difesa, ossia, in particolare, l’insieme dei suoi messaggi di posta elettronica relativi ai due addebiti contestatigli, il contratto-quadro, i questionari intermedi e finale del sondaggio in questione, nonché il relativo fascicolo finanziario. Sarebbero stati dunque violati i suoi diritti della difesa e la parità delle armi.

4.

Quarto motivo, vertente sui vizi di forma e di procedura e sulla violazione del dovere di svolgere indagini approfondite, a carico e a discarico. Il ricorrente afferma che il 16 aprile 2018, il tribunal correctionnel (Tribunale penale) di [riservato] (1) ha dichiarato che nessun fatto era stato accertato e ha assolto il ricorrente «dall’insieme delle accuse poste a suo carico», precisandosi che tale giudice ha statuito esattamente sui medesimi fatti sui quali si basa la decisione impugnata, e che li avrebbe dichiarati non accertati. Il ricorrente ritiene quindi che non trasmettendo al consiglio disciplinare un elemento così fondamentale come una decisione giudiziaria, divenuta definitiva, che assolveva da tutte le accuse il ricorrente, l’APN abbia violato il proprio obbligo di trasmettere al consiglio disciplinare tutti i documenti pertinenti e utili per la sua decisione, incorrendo così in un vizio di procedura.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza e dell’obbligo di imparzialità. Secondo il ricorrente, il segretario generale ha scritto ai vicepresidenti della Commissione, a due membri della Commissione, al direttore generale da cui dipende, alla direttrice generale delle risorse umane, nonché all’APN che l’indagine «ha confermato il conflitto d’interessi ed evidenziato diverse irregolarità in capo all’interessato», il che violerebbe la presunzione d’innocenza ed il dovere di imparzialità.

6.

Sesto motivo, vertente sull’utilizzo di un documento che doveva essere considerato come giuridicamente inesistente, sull’inesistenza stessa del citato documento e sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione (in prosieguo: lo «Statuto»). Il ricorrente rileva di non essere mai stato ascoltato dall’OLAF sui fatti di cui trattasi tra il 3 maggio 2011 ed il 18 aprile del 2012, data d’invio della sua relazione, e che la violazione del suo obbligo di ascoltare il ricorrente prima di ultimare la sua relazione deve comportare l’inesistenza giuridica della stessa.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, del principio di certezza del diritto e del principio di proporzionalità, nonché del legittimo affidamento e su un errore manifesto di valutazione, per il motivo che la sanzione non sarebbe adeguata rispetto ai fatti contestati. Il ricorrente afferma al riguardo che la sanzione imposta dall’APN sarebbe manifestamente sproporzionata. Egli ritiene che i fatti contestatigli hanno un’importanza molto relativa, in quanto la somma controversa ammonterebbe a EUR 2000. In più, tali fatti sono alquanto risalenti nel tempo. Orbene, la sanzione imposta porterebbe a privare la famiglia del ricorrente di ogni risorsa e copertura sanitaria, il che sarebbe manifestamente sproporzionato.


(1)  Dati riservati occultati.